La responsabilità per l'umidità degli appartamenti condominiali è dell'ente di gestione che non ha diligentemente custodito il terrazzo

di Marina Crisafi - Quella delle infiltrazioni d'acqua negli appartamenti e della conseguente umidità, provocate da tubazioni, opere murarie o impianti danneggiati, è una problematica ricorrente negli edifici condominiali. E se l'origine dei danni è la mancata impermeabilizzazione del terrazzo comune, la responsabilità è del condominio che ha omesso di occuparsene.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 9294 pubblicata l'8 maggio scorso, dando ragione ad un condomino (una società) che ha trascinato in giudizio l'ente di gestione per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo comune. Sbaglia, invece, per la S.C., il giudice d'appello a ritenere che, nonostante le infiltrazioni fossero provate, non fosse così per la colpa del condominio.

Per la corte territoriale, infatti, pur ritenendo sussistente il nesso causale, ossia la derivazione dell'evento dalla condotta colposa, la società danneggiata non aveva assolto "l'onere di provare anche il profilo soggettivo dell'illecito", ovvero la colpa, "integrata dalla violazione della misura della diligenza obiettivamente dovuta dal soggetto".  

Ma il Palazzaccio ribalta la decisione e accoglie le richieste dell'amministratore ricorrente, sull'assunto che, analogamente alla materia della responsabilità contrattuale, anche ai fini di quella extracontrattuale, "la colpa si sostanzia nell'inosservanza di leggi, regolamenti, regole e discipline nonché nell'obiettiva violazione degli aspetti di diligenza, della prudenza e della perizia, al cui rispetto il soggetto deve improntare la propria condotta anche nei rapporti della vita comune di relazione".

Per cui, nel caso di specie, ha concluso la S.C. accogliendo il ricorso, l'omessa impermeabilizzazione del terrazzo condominiale depone automaticamente "per una connotazione in termini di imprudenza e negligenza, e pertanto di colpa, della condotta mantenuta dal condominio", dalla quale è conseguito l'evento dannoso delle infiltrazioni, le quali, ove vi fosse stata una condotta diligente, consistente nell'occuparsi della necessaria impermeabilizzazione, "non si sarebbero, in base a ad un criterio di normalità, verificate". 


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