Lo dice la Cassazione sentenza n. 6631 del 1 Aprile 2015. E i lavoratori non perdono la retribuzione. In allegato il testo della sentenza

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 6631 del 1 Aprile 2015.

E' legittima l'astensione dal lavoro di un gruppo di dipendenti a causa della bassa temperatura dei locali di lavoro causata dal difettoso funzionamento dell'impianto di riscaldamento? La Cassazione, respingendo il ricorso proposto dal datore di lavoro (essendo stata la domanda dei lavoratori già accolta nel merito) ha risposto affermativamente al quesito.

Il giudice del merito ha effettuato tutti gli accertamenti del caso, rilevando come di fatto "la temperatura era significativamente bassa in considerazione della stagione e della eccezionalità della temperatura del giorno, tanto che l'azienda aveva ritenuto legittima l'interruzione dell'attività lavorativa da parte dei dipendenti del piano inferiore".

L'obbligo del datore di lavoro a garantire condizioni di lavoro idonee e sicure deriva ex lege dall'art. 2087 cod. civ.; egli deve infatti adottare "le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro".

Se il datore di lavoro si rivela inadempiente rispetto a tale obbligo, è legittimo che il lavoratore non esegua la prestazione, eccependo l'inadempimento altrui; circostanza che si è verificata nel caso in oggetto.

Inoltre, i lavoratori mantengono il diritto alla retribuzione, "in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore". Il ricorso è rigettato.

Vai al testo della sentenza 6631/2015

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