La Corte d'appello aveva disatteso la richiesta di rinnovo della CTU ma ora la sentenza è da rifare
di Paolo M. Storani - Ragionando sull'art. 844 codice civile l'accertamento della tollerabilità o meno delle immissioni ("di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino", stando al dettato codicistico) inerisce non già ad un presupposto processuale, ma si riferisce ad una condizione dell'azione.

Come sottoporla a verifica?

Con l'ingresso di una consulenza tecnica d'ufficio.

Ma che accade se tale indagine è stata già svolta, ma non rispecchia più la realtà dei fatti?

Occorre rinnovare la CTU.

Ciò non era stato fatto dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza depositata il 17 novembre 2009 di reiezione dell'impugnazione avverso l'accoglimento della domanda avanti al Tribunale di Busto Arsizio.

Il Tribunale di prime cure aveva ordinato all'officina meccanica convenuta di contenere entro i limiti di normale tollerabilità le immissioni di rumore e di vibrazioni, quantificando in € 30.000,00 il risarcimento spettante per i pregiudizi allo stabile dei vicini.

Tra l'altro, come sottolinea tra le righe la Cassazione, il giudice del gravame si è prodotto in una motivazione apparente.

La Suprema Corte menziona quale utile precedente giurisprudenziale Cass., Sez. I, 27 aprile 2011, n. 9379, Pres. Corrado Carnevale, Rel. Pietro Campanile, in quel caso censurando la pronuncia della Corte d'Appello di Bari che, parimenti, aveva disatteso la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.

Anche in tale episodio non si rinveniva alcuna valida motivazione, neppure implicita, dal momento che la CTU veniva ritenuta "scollegata dalla realtà".

Al riguardo gli Ermellini di Piazza Cavour richiamavano il condivisibile orientamento della Corte di legittimità secondo cui il giudice, quando non aderisca alla richiesta di rinnovazione delle indagini tecniche, in ordine alla quale istanza siano state mosse specifiche ragioni, è tenuto a motivare sul punto, all'evidenza intriso di decisività.

Ed allora la S.C., accogliendo il secondo motivo di ricorso, boccia l'opera del Collegio territoriale, recependo il secondo motivo di appello, malgrado le conclusioni del PM (Dr. Carmelo SGROI) che invocava il rigetto integrale del ricorso per cassazione.

Cass., Sez. II, 1° agosto 2013, n. 18422, Pres. Roberto Michele TRIOLA ed Est. Pasquale D'ASCOLA, osserva che nella fattispecie i motivi che sorreggevano l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio non miravano affatto ad un controllo sull'operato dell'ausiliare o all'ingiustificata ripetizione di un'attività già svolta, ma sorgevano da specifici fatti nuovi di portata imponente "quale sicuramente è l'esecuzione di costosissime opere volte all'abbattimento delle immissioni".

Va aggiunto che il giudizio tecnico in atti era riferito ad interventi proposti nel 2002, vale a dire molto tempo prima rispetto alla richiesta della parte interessata alla rinnovazione, che avrebbe potuto e dovuto contemplare anche gli svariati interventi eseguiti dopo tale epoca.

Toccherà ora ad una diversa composizione e Sezione della Corte di Appello di Milano provvedere al riguardo. 

Il testo della pronuncia della S.C., che ha, invece, ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, basato su un'ipotetica mancanza della prova del nesso causale (assorbito nell'accoglimento del secondo il terzo motivo, relativo alle tecniche per l'accertamento delle immissioni applicate dal consulente già incaricato), è consultabile per esteso nella parte sottostante.

 

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 marzo - 1° agosto 2013, n. 18422

Presidente Triola - Relatore D'Ascola

 

Svolgimento del processo

 

1) I signori M. - V.  - R. hanno agito nel gennaio 2000 nei confronti dell'Officina Meccanica... srl, per la cessazione di plurime immissioni nel proprio stabile e il risarcimento dei danni patiti.

Nel luglio 2005 il Tribunale di Busto Arsizio ha accolto la domanda; ha ordinato alla società convenuta di contenere entro i limiti di normale tollerabilità le immissioni di rumore e di vibrazioni, "riducendo o se necessario sospendendo la propria attività sino a che ciò avvenga"; ha quantificato in circa 30mila Euro il risarcimento spettante per i danni allo stabile M. e ha respinto maggiori pretese.

La corte di appello di Milano, con sentenza 17 novembre 2009, ha respinto il gravame interposto dalla società... Essa ricorre per cassazione con tre motivi.

M.C., unitamente a Gi. e V.G., ha resistito con controricorso.

Inizialmente avviata a trattazione camerale, con deposito di relazione preliminare e di memoria della ricorrente, la causa è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza n. 6203 del 19 aprile 2012.

 

Motivi della decisione

 

2) Il primo motivo di ricorso denuncia contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata prova del nesso causale. Lamenta che la consulenza si basi solo su considerazioni di carattere logico a scapito dei profili tecnico scientifici, perché danni analoghi a quelli subiti dagli immobili degli attori non sarebbero stati ravvisati nelle altre costruzioni vicine alla fonte delle vibrazioni.

La censura è infondata; la Corte di appello ha fornito una ricostruzione logica e coerente del nesso di causalità tra vibrazioni e danni, che non è inficiata dal rilievo sopraesposto. Né è viziato il ragionamento della Corte di appello quando osserva che le fessurazioni non sono conseguenza di effetti oscillatori, ma il risultato di assestamenti del terreno provocati dalle vibrazioni prodotte dai macchinari della F.lli... Invano parte ricorrente sottolinea qui che la causa è data dall'assestamento del terreno... e non dalle vibrazioni. Ai fini del nesso di causalità rilevante secondo i normali criteri giuridici, la responsabilità dell'evento risale comunque all'autore delle vibrazioni che hanno indotto l'assestamento pregiudizievole.

3) Con il secondo motivo è denunciata contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione della c.t.u.. Espone che la sentenza del tribunale aveva richiamato le osservazioni della c.t.u Me., la quale aveva ritenuto possibile che la convenuta non riuscisse "a contenere le immissioni in limiti ragionevoli".

Si duole che la Corte di appello non abbia rinnovato la consulenza, sebbene fondata su un giudizio tecnico riferito agli interventi proposti molto tempo prima (nel 2002) dai tecnici della ..., senza considerare i molti interventi effettivamente eseguiti dopo tale data, "con soluzioni in parte diverse da quelle inizialmente prospettate", per una spesa complessiva di ben 297.371 Euro.

La doglianza è fondata.

La Corte di appello si è liberata della istanza di rinnovazione della consulenza con una statuizione apparentemente appagante, costituita dall'ordine di sospensione delle lavorazioni condizionato alla risoluzione delle immissioni. Ha quindi osservato che parte convenuta, in forza della decisione di primo grado, confermata, era libera di scegliere i rimedi più adeguati e convenienti, potendo in sede esecutiva far emergere l'insussistenza delle immissioni.

Con questo argomentare ha ritenuto inutile una nuova ctu volta ad accertare se gli interventi già eseguiti fossero sufficienti a ricondurre le immissioni entro i limiti della normale tollerabilità.

3.1) Il ragionamento non è condivisibile.

Va premesso che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice è tenuto a motivare sul rigetto della argomentata richiesta di rinnovazione delle indagini tecniche rivolta dalla parte (Cass. 9379/11).

Tale principio va coordinato con il principio dell'effetto devolutivo dell'appello e con la considerazione che l'accertamento della tollerabilità o meno delle immissioni, agli effetti previsti dall'art. 844 cod. civ., inerisce non già ad un presupposto processuale, ma concerne una condizione dell'azione, verificabile, come tale, tenendo conto anche dei fatti sopravvenuti nelle more del giudizio (Cass. 6718/81).

Nel caso di specie le ragioni della richiesta di nuova consulenza non miravano a un mero controllo dell'operato del primo consulente o a una immotivata ripetizione dell'opera già svolta, ma nascevano da specifici nuovi fatti di portata imponente, quale sicuramente è l'esecuzione di costosissime opere volte all'abbattimento delle immissioni.

Ai fini di una corretta motivazione della condanna alla interruzione delle immissioni è illogico un comando giudiziale interdittivo assunto sulla base di una consulenza non corrispondente alla realtà dei fatti. È dunque dovere del giudice disporre nuova consulenza per verificare se alla luce di una nuova situazione, potenzialmente idonea a mutare significativamente gli elementi di giudizio, persistano le immissioni intollerabili.

Qualora infatti le immissioni siano venute meno, il giudice non può far luogo alla condanna alla cessazione di esse, ma deve provvedere a dar atto dell'inaridirsi, definitivo o parziale, della materia del contendere.

3.2) Può anche accadere che le immissioni siano ridotte dalle nuove opere entro una soglia che impone altri accorgimenti e non una pronuncia interdittiva come quella impartita in primo grado e confermata.

Un ordine generico di cessazione delle lavorazioni, con l'imposizione della sospensione delle lavorazioni, costituisce infatti una pronuncia gravemente afflittiva, che in caso di situazione sensibilmente migliorata, suscettibile di diverso bilanciamento, può essere sostituita da specifiche prescrizioni o altri provvedimenti (limitazioni orarie, etc.).

Ha errato quindi la Corte di appello nel supporre che la verifica in sede esecutiva soddisfi ogni interesse dell'appellante.

Questi, se ha provveduto a far cessare la intollerabilità delle immissioni, ha interesse a farlo constare tempestivamente, nella fase di merito a ciò deputata, anche in grado di appello.

4) All'accoglimento del secondo motivo di ricorso, segue l'assorbimento del terzo, relativo alle tecniche per l'accertamento delle immissioni applicate dal consulente incaricato. Il giudice di rinvio vi provvedere al momento in cui disporrà, se necessario alla luce delle considerazioni svolte, le indagini del caso, valutando quali siano i criteri da seguire secondo le regole in quel momento vigenti.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Milano per lo svolgimento del giudizio di opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

Il giudice di rinvio valuterà le istanze relative a nuovi accertamenti istruttori sulla persistenza delle immissioni, alla luce dei rilievi esposti sub 3.1 e 3.2.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.


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