Assegni postdatati e scoperti: se alla consegna si accompagna la “rassicurazione” sulla disponibilità finanziaria è truffa
Marina Crisafi |

Assegni postdatati e scoperti: se alla consegna si accompagna la “rassicurazione” sulla disponibilità finanziaria è truffa

Lo ha stabilito la seconda sezione penale della Cassazione, con sentenza n., 52021 depositata il 15 dicembre 2014

Chi consegna in pagamento di un debito assegni postdatati scoperti, rassicurando il prenditore sulla futura disponibilità del denaro, è responsabile del reato di truffa.

Lo ha stabilito la seconda sezione penale della Cassazione, con sentenza n., 52021 depositata il 15 dicembre 2014 confermando la condanna di un uomo al reato di cui all'art. 640 c.p. a danno di un salumificio, per aver consegnato, in pagamento per l'acquisto di merce per un valore di oltre 23mila euro, assegni postdatati risultati privi di provvista finanziaria.

Concordando con la statuizione della Corte d'Appello di Lecce, la S.C. ha considerato inammissibili le doglianze dell'imputato, il quale deduceva che la mera consegna di assegni bancari scoperti non costituisce il reato di truffa in mancanza di artifici o raggiri, avendo egli solo acquistato la merce per conto delle ditte che rappresentava, senza sapere se gli assegni fossero scoperti o meno e non traendo alcun vantaggio patrimoniale della vicenda.

Richiamando la giurisprudenza consolidata (cfr., ex multis, Cass. n. 28752/2010), la S.C. ha premesso che “integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria, onde ottenere la credibilità da parte dell'altro contraente, sì da indurlo in errore sulla consistenza patrimoniale ed economica della controparte”.

Artifici e raggiri posti chiaramente in essere nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla corte di merito - ha sottolineato la Cassazione - considerato che l'imputato non solo aveva rassicurato l'imprenditore circa la copertura degli assegni inducendolo ad accettarli, ma provvedeva, di volta in volta, autonomamente a postdatarli dimostrando in tal modo di essere consapevole della mancanza di provvista degli stessi, i quali, peraltro, erano tutti tratti sul conto corrente bancario della cognata.

Né può assumere rilievo, ha concluso la S.C. dichiarando inammissibile il ricorso e condannando l'uomo anche al pagamento delle spese processuali, la mancanza di alcun vantaggio patrimoniale, giacché “la norma incriminatrice dell'art. 640 c.p. non richiede che dalla condotta derivi un vantaggio patrimoniale per il reo, essendo sufficiente che derivi un ingiusto profitto ad altri”.


Cassazione Penale, testo sentenza 15 dicembre 2014, n. 52021

Cassazione Penale, sentenza 15 dicembre 2014, n. 52021
Fatto e Diritto
[...] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la pronuncia dei Tribunale di Brindisi, con la quale è stato condannato alle pene di legge per il delitto di truffa in danno della ditta "S.d.P.", in relazione all’acquisto di merce per un valore di oltre 23.000,00 euro – per conto della ditta "G.F." s.r.l. e della ditta individuale L.A.R. – con assegni postdatati risultati privi di provvista.

Deduce il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine al reato ascritto. Deduce, in particolare, che la mera consegna di assegni bancari scoperti non costituisce il reato di truffa in mancanza di artifici o raggiri; che l’imputato non fece altro che acquistare la merce per conto delle ditte che rappresentava, senza sapere se gli assegni fosse scoperti o meno; che egli non avrebbe avuto alcun vantaggio patrimoniale dalla vicenda.

Le censure sono manifestamente infondate.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione per discostarsi, integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all’esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria, onde ottenere la credibilità da parte dell’altro contraente, sì da indurlo in errore sulla consistenza patrimoniale ed economica della controparte (Sez. 2, n. 28752 del 18/06/2010 Rv. 247866; Sez. 2, n. 9032 del 04/05/1984 Rv. 166285).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio, ritenendo che l’imputato abbia posto in essere i raggiri integranti il delitto di truffa, con l’assicurare alla p.o. la copertura degli assegni; con l’affermare che il di lui figlio era un finanziere; col consegnare come primi assegni alla p.o. quelli di pertinenza della ditta G.F. s.r.l., che – essendo di nuova costituzione – non aveva assegni protestati; ciò che ha indotto l’imprenditore ad accettare ulteriori assegni, quelli della ditta L..

Inoltre, la Corte di Appello ha sottolineato la piena disponibilità di blocchetti di assegni già firmati da parte dell’imputato; il fatto che egli decise di volta in volta di postdatarli, dimostrando così di essere consapevole della mancanza di provvista; il fatto, infine, che tutti gli assegni, anche quelli emessi per il pagamento della merce destinata alla ditta G.F., fossero comunque tratti sul conto bancario della di lui cognata L.A.M.

La motivazione dei giudici di merito è esente da vizi logici e giuridici, sicché deve escludersi tanto la mancanza quanto la manifesta illogicità della motivazione, vizio quest’ultimo che, per essere deducibile nel giudizio di cassazione, deve essere "di macroscopica evidenza", "percepibile "ictu oculi"" (cfr. Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074), ciò che – nel caso di specie – deve senz’altro escludersi.

Manifestamente infondata è anche la doglianza con la quale si deduce la mancanza di alcun vantaggio patrimoniale da parte dell’imputato, in quanto la norma incriminatrice dell’art. 640 cod. pen. non richiede che dalla condotta derivi un vantaggio patrimoniale per il reo, essendo sufficiente che derivi un ingiusto profitto ad altri; e ciò, senza considerare che l’[...] era comunque il legale rappresentante della ditta G.F. s.r.l.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – considerati i profili di colpa – della sanzione pecuniaria determinata equitativamente come in dispositivo.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23428 del 22/03/2005 Rv. 231164; Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 Rv. 217266).
 
P.Q.M.
 
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.



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