Il TAR del Friuli Venezia Giulia, con ordinanza del 15 ottobre 2014, n. 495, ha sospeso il decreto emanato dall'assessore regionale alle Autonomie locali, con il quale erano state indette le elezioni

PROVINCE: ORDINANZA TAR FRIULI VENEZIA GIULIA 15 OTTOBRE 2014. INCOSTITUZIONALI LE ELEZIONI DI SECONDO GRADO DELLE PROVINCE.

SOSPESE LE ELEZIONI DEL 26 OTTOBRE 2014.

Prof. Luigino Sergio

Sulla base di ricorso presentato dal Presidente della Provincia di Pordenone, il TAR del Friuli Venezia Giulia, con ordinanza del 15 ottobre 2014, n. 495, ha sospeso il decreto emanato dall'assessore regionale alle Autonomie locali, con il quale erano state indette le elezioni, in base alla legge regionale n. 2 del 2014 che ha fissato i nuovi criteri di elezione indiretta degli organismi provinciali.

Il TAR ha rinviato nello stesso tempo alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legge regionale n. 2 del 2014.

La decisione interlocutoria del TAR del Friuli Venezia Giulia è distonica rispetto ad altri pronunciamenti della giustizia amministrativa che hanno visto rigettati i ricorsi contro le attuali elezioni provinciali di secondo livello grado che hanno così potuto avere svolgimento in altre parti del Paese.

Ora la Corte Costituzionale dovrà esprimersi in merito e stabilire un principio che varrà per tutti.

La Regione Friuli Venezia Giulia aveva emanato una propria legge sulle elezioni provinciali, in base alla potestà primaria in materia di ordinamento degli Enti locali assegnata dallo Statuto di Autonomia che secondo gli amministratori regionali della Regione Friuli Venezia Giulia appare in linea con quanto disposto dalla legge nazionale, n. 56/2014, c.d. legge Delrio, sul nuovo assetto delle Province.

La legge 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, con l'art. 1, comma 2, ha disposto che «le Province sono enti territoriali di area vasta», in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione.

La legge Delrio ha previsto che sono organi delle Province esclusivamente il Presidente della Provincia; il Consiglio provinciale; l'assemblea dei Sindaci.

Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia e dura in carica quattro anni.

Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Il Presidente della Provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto in base al voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del Comune di cui è Sindaco o Consigliere.

Tra gli organi della Provincia non esiste più la Giunta, ma il Presidente della Provincia può nominare comunque un vicepresidente, scelto tra i Consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio.

Il vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito; Presidente, inoltre, che può assegnare deleghe a Consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

Si è detto che la Provincia è ente di secondo livello poiché la legge n. 56/2014, all'art. 1, comma 69, prevede che «il Consiglio provinciale è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Provincia».

Gli incarichi di Presidente della Provincia, di Consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei Sindaci sono esercitati a titolo gratuito; mentre restano a carico della Provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Le Province con la legge Delrio vengono trasformate in enti di area vasta e sono chiamate ad esercitare le seguenti funzioni fondamentali:

a)  pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b)  pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c)  programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d)  raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e)  gestione dell'edilizia scolastica;

f)  controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Le Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri esercitano, altresì, le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a)  cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b)  cura delle relazioni istituzionali con Province, Province autonome, Regioni, Regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e Convenzioni con gli enti predetti.

La Provincia può, altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 89 « lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni e delle Unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o Convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla Regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale».

Ciò detto, è possibile vedere come dal centro si voglia depotenziare il consolidato sistema istituzionale delle Province; mentre in periferia, con ogni probabilità ritenendo la Provincia ancora un ente dotato di importanti funzioni, si vorrebbe non fosse sottratta la possibilità che a scegliere gli organi di governo dell'ente sia il corpo elettorale, che si deve esprime, dunque, nelle forme consuete del suffragio universale, ritenendo l'elezioni di secondo grado un minus; elezioni che possono essere tacciate persino d'incostituzionalità.

Dunque, ritornando al merito del presente elaborato, il TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso della Provincia di Pordenone, presentato per bloccare il voto del 26 ottobre 2014.

Gli atti sono stati trasmessi alla Corte Costituzionale con l'effetto della sospensione del voto che avrebbe dovuto portare all'elezione di un consiglio provinciale formato solo da amministratori in carica.

Da parte del TAR Friuli Venezia Giulia, si evidenzia che «con ordinanza n. 495/2014, … è stata sollevata, in quanto ritenuta rilevante e non manifestamente infondata in parte qua, la questione di legittimità costituzionale di alcuni articoli della citata legge regionale (n. 2/2014), sul ricorso del Presidente uscente della stessa Provincia, in quanto ritenuta violativa di alcuni articoli dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia e della Costituzione. Peraltro la data fissata per dette elezioni è troppo prossima perché il giudice delle leggi possa pronunciarsi in tempo utile, così che la questione proposta potrebbe divenire irrilevante e la sentenza inutiliter data.

Di conseguenza questo Collegio ritiene, senza voler esaurire la questione sottoposta al giudice delle leggi, sussistendone i presupposti di danno grave e irreparabile e di fumus, di conciliare il controllo accentrato della Corte Costituzionale con le esigenze cautelari, sospendendo interinalmente il decreto n. 12/G/2014 di indizione di dette elezioni provinciali nella sola parte in cui fissa la data delle elezioni e della convocazione dei comizi elettorali per il 26 ottobre 2014, riservandosi di esaminare nella sua interezza l'istanza cautelare alla luce della decisione della Corte Costituzionale, dopo la quale detta elezione potrà nuovamente essere indetta con il sistema che sarà ritenuto costituzionalmente legittimo».

Dunque il Tribunale amministrativo regionale dà ragione ad Alessandro Ciriani, Presidente uscente della Provincia di Pordenone, che aveva presentato ricorso contro la decisione della Regione di declassare l'ente intermedio; TAR che ha accolto le motivazioni presentate da Ciriani e disposto di sospendere le elezioni fissate per il 26 ottobre 2014 e i relativi comizi elettorali, in attesa che sulla vicenda si esprima la Corte Costituzionale.

Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, ricorrerà immediatamente al Consiglio di Stato per ottenere, con provvedimento di estrema urgenza, la modifica dell'ordinanza emanata dal Tribunale amministrativo regionale  del Friuli Venezia Giulia di sospensione delle elezioni per la Provincia di Pordenone, in modo da confermare, per il prossimo 26 ottobre, lo svolgimento della consultazione elettorale.

Prof. Luigino Sergio, già Direttore Generale della Provincia di Lecce


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