di Marta Pati - L'art. 54 del Decreto Sviluppo (D.L. 38/2012 convertito con L. 134/2012) apporta varie modifiche al codice di procedura civile, alcune destinate ad incidere sull'appello, altre sul ricorso per cassazione. La novella è operativa dal 12 settembre 2012, giorno successivo a quello di entrata in vigore della Legge di conversione. Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. (forma dell'appello) fronte della soppressione dell'inciso "l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione nonché", prevede che "la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata". 

Si tratta di un dispositivo di filtro che alleggerisce l'attività del Giudice e nel contempo pone una barriera all'ammissibilità degli innumerevoli atti di impugnazione proposti in appello: il Giudice dovrà verificare il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c e ove mancanti, dichiarerà l'appello inammissibile. Dalla lettura dei nuovi disposti normativi ex art. 348 bis ed art. 348 ter, si desume che l'inammissibilità prevista dall'art. 342 c.p.c. vada dichiarata con sentenza

.

Si ritocca anche l'art. 345 c.p.c. e specificamente il regime di ammissibilità di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti nel giudizio di appello, sopprimendo il prudente apprezzamento del collegio sulla indispensabilità di detti mezzi di prova e documenti rispetto alla decisione della controversia

. E'ferma l'ammissione di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti quando la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. E' sempre ammissibile il deferimento del giuramento decisorio. Viene così rafforzata l'esigenza di limitare al processo di primo grado l'acquisizione di tutti gli elementi del giudizio, privilegiando la necessità della concentrazione rispetto alle lungaggini processuali.

Viene introdotto l'art. 348 bis c.p.c., rubricato "l'inammisibilità dell'appello", che conferisce al Giudice d'appello la facoltà di dichiarare inammissibile l'impugnazione quando non abbia una ragionevole possibilità di essere accolta. La valutazione sulla ragionevole fondatezza dell'impugnazione viene così affidata alla totale discrezionalità

del giudice del gravame, d'ora in poi chiamato a compiere un'attività di cognizione minima. Il filtro si incardina su di una generica selezione preventiva delle impugnazioni per la quali sussiste una "ragionevole probabilità"di non essere accolte. Non c'è nulla di più inaffidabile di un parametro di valutazione così generico ed aleatorio come la ragionevole probabilità di rigetto. Sembra evocarsi la "manifesta carenza di qualsivoglia prospettiva di successo" contemplata dalla ZPO tedesca ma per difetto di rigidità e funzionalità delle nostre nuove formule ne siamo ancora lontani.

Il filtro d'inammissibilità del primo comma dell'art. 348 bis c.p.c. non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'art. 70, primo comma; b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.

Inoltre viene inserito l'art. 348-ter rubricato "Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello" in virtù del quale il Giudice dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348-bis, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa ed il riferimento a precedenti conformi.

L'inammissibilità può essere proclamata solo quando sia per l'impugnazione principale sia per l'impugnazione incidentale ricorra la previsione di infondatezza del gravame, altrimenti il Giudice dovrà procedere alla trattazione di tutte le impugnazioni (art. 348- ter comma 2). Tale ordinanza è adottata in sede di prima udienza di trattazione.

L'ordinanza di inammissibilità può essere impugnata tramite ricorso per Cassazione, nei limiti del rispetto della non deducibilità del vizio di motivazione se la mancata ammissione dell'appello ( ex art. 348- ter comma 4) o la sentenza di rigetto (ex art. 348- ter comma 5) sono fondate sulle stesse ragioni di fatto di cui alla sentenza di primo grado impugnata.

In questo modo si vanno a consacrare le ragioni di fatto contenute nella sentenza di primo grado, precludendo la possibilità di un sindacato sulla motivazione in fatto. Il Giudice di prime cure viene investito di un ruolo cruciale inevitabilmente alleggerito dall'atteggiamento restio dei giudici di secondo grado a "risolvere" l'impugnazione tramite una cognizione minima e sommaria.

Proseguendo nelle novità apportate dal'art.54 del Decreto Sviluppo segnaliamo l'intervento a modifica del punto 5, comma 1 dell'art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso) che, oggi, consisterà nell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Quest'innovazione elimina il sindacato sull'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e rischia di far ricadere il vizio della motivazione nella violazione dell'art. 132 c.p.c e quindi al n.4 dell'art. 360 c.p.c.

Nelle ipotesi di cassazione con rinvio ex art. 383 c.p.c., quando la Cassazione accoglie il ricorso relativo all'ordinanza di cui al nuovo art. 348-ter c.p.c. dovrà rinviare la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.

La riforma al codice di procedura civile investe anche il processo del lavoro dove l'atto introduttivo del giudizio di appello viene allineato alle modifiche apportate all'art. 342 c.p.c.. In particolare, il nuovo enunciato dell'art. 434 c.p.c. prevede che il ricorso in appello deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 414, che la motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il filtro di inammissibilità quale breve canale per decidere gli appelli di cui ai sopra menzionati art.348-bis e art. 348-ter c.p.c si applica anche alle cause di lavoro(nuovo art.436-bis c.p.c) ed alle controversie in materia di locazione,comodato e affitto.

La disciplina dell'appello nel procedimento sommario di cognizione (l'art. 702-quater) introduce una limitazione all'ammissione di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti che oltre ad essere rilevanti dovranno essere indispensabili.

Assistiamo ad un tramonto del giudizio di secondo grado, per non dire ad un suo affossamento, unitamente ad un incremento del carico dei ricorsi per saltum in Cassazione. Staremo a vedere se teli interventi, a distanza di poco tempo dai precedenti, si riveleranno utili.
Dott. Marta Pati
Vai al Codice di procedura civile (aggiornato).

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: