"Il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine dì cui all'art. 7, 5° comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, decorrente dal momento della ricezione della contestazione dell'addebito, quando il lavoratore ha esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive.". Questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 1884 del 2012, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza
con cui la Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la sua domanda, proposta nei confronti della società datrice di lavoro, avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimatogli per assenza ingiustificata. A fondamento del decisum la Corte del merito rilevava, innanzitutto, che non vi era stata violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 in quanto il provvedimento di licenziamento era stato sì applicato prima del decorso dei cinque giorni previsti dal 5° comma del precitato art. 7, ma dopo che il lavoratore aveva svolto le proprie difese senza alcuna riserva di ulteriori motivazioni difensive. I Giudici di legittimità, richiamando la sentenza delle S.U. del 7 maggio 2003 n. 6900, ribadiscono che deve escludersi che la previsione di uno spazio temporale tra contestazione ed irrogazione della sanzione sia stata ispirata, oltre che dalla finalità di garantire al lavoratore il diritto di presentare le proprie giustificazioni, anche dall'intento di consentire al datore di lavoro un'effettiva ponderazione in ordine al provvedimento da adottare ed un possibile ripensamento.

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