La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1401 del 31 gennaio 2012, ha ritenuto non proporzionata la reazione espulsiva adottata da una società nei confronti di un operaio che aveva rifiutato di mutare postazione di lavoro in assenza della dovuta formazione e della specifica informazione circa i rischi legati alla nuova attività. I giudici di legittimità, rigettando il ricorso della società avverso la sentenza della Corte d'appello che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa
del lavoratore per avere rifiutato di spostarsi nella nuova postazione di lavoro assegnatagli, affermano che la Corte di merito ha valutato che il comportamento del lavoratore di rifiuto di mutare postazione di lavoro fosse giustificato, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dal mancato adempimento della società alla sua richiesta di specifica formazione e informazione relativamente ai rischi temuti e connessi alla nuova attività e al nuovo posto di lavoro. La Corte d'Appello - si legge nella sentenza - "ha altresì evidenziato, su di un piano di valutazione comparativa del comportamento delle parti, ai sensi dell'art. 1460 c.c. e alla stregua dell'insegnamento di questa Corte, che il comportamento del lavoratore, attivo sindacalmente, era stato di rifiuto di una determinata prestazione e non di ogni prestazione e ha argomentato come esso fosse ispirato non solo al perseguimento di una tutela personale ma anche del miglioramento della sicurezza collettiva dei lavoratori in azienda.".

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