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Trasmissione, rappresentazione, sostituzione e accrescimento

Trasmissione, rappresentazione, accrescimento e sostituzione testamentaria sono degli istituti fondamentali del diritto successorio che regolano situazioni in parte analoghe ma da tenere ben distinte

Trasmissione dell'eredità

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Le successioni ereditarie

La trasmissione dell'eredità è l'istituto in forza del quale, a seguito della morte del chiamato avvenuta prima che questi abbia accettato l'eredità, il diritto di accettare si trasmette ai suoi eredi. Tecnicamente si tratta di una successione della delazione.

La delazione resta una anche se gli eredi del trasmittente sono più di uno e, nel caso di disaccordo tra eredi per l'accettazione o meno dell'eredità, chi accetta acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari.

Tecnicamente, l'originario de cuius è denominato "trasmittente" mentre il soggetto che muore prima di aver accettato l'eredità del trasmittente è denominato "trasmissario".

E' opportuno notare che, nel caso in cui gli eredi del trasmissario accettassero l'eredità del trasmittente, essi starebbero accettando tacitamente anche l'eredità del proprio trasmissario, in quanto esercitano un diritto (l'accettazione dell'eredità del trasmittente) compreso nel patrimonio del trasmissario.

Rappresentazione

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La rappresentazione, invece, opera, nella successione legittima, allorquando i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del proprio ascendente qualora questi non possa o non voglia accettare l'eredità.

Nelle successioni testamentarie la rappresentazione opera solamente nei casi in cui non si tratti di eredi legittimari e quando il testatore non abbia provveduto, per il caso in cui il primo chiamato non potesse o volesse venire alla successione, mediante una sostituzione ordinaria.

Accrescimento

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L'accrescimento è un istituto che si verifica quando più eredi sono stati istituiti, con uno stesso testamento, nell'universalità dei beni senza determinazione di quote o in parti uguali. Nel caso in cui uno dei coeredi non possa o non voglia venire alla successione, la sua quota accresce quella degli altri coeredi.

Sostituzione testamentaria

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La sostituzione testamentaria, invece, si ha quando il testatore, dopo aver istituito un certo soggetto erede o legatario, dispone che, al ricorrere di un determinato avvenimento (come la mancata accettazione), a tale soggetto ne subentri un altro.

La sostituzione può essere di due tipi: ordinaria e fedecommissaria: 

Sostituzione ordinaria

Con la prima il testatore dispone che, nel caso in cui un chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità, a questo si sostituisca un chiamato in subordine.

Nel caso in cui il testatore abbia disposto di uno solo dei due predetti casi, in forza di quanto stabilito dall'articolo 688 del codice civile si presume che egli si sia voluto riferire anche all'altro.

Ad esempio: Tizio istituisce erede Caio e dispone che, nel caso in cui Tizio non voglia accettare l'eredità, questa sia devoluta a Sempronio. Se Caio morisse prima di Tizio si rientrerebbe nel caso in cui Caio non possa accettare (e non "non voglia" come disposto dal testatore): cosa accade? Per la presunzione operata dal legislatore Sempronio diverrà, ugualmente, erede di Tizio.

Sostituzione fedecommissaria

Con la sostituzione fedecommissaria, infine, si dà la possibilità al genitore, agli ascendenti in linea retta e al coniuge di istituire erede un soggetto interdetto, con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte il patrimonio ereditario a favore del soggetto (indicato dal testatore) che ha avuto cura dell'interdetto medesimo.

In altre parole si tratta di un istituto in forza del quale se il primo istituito è un soggetto interdetto, l'eredità a lui devoluta, alla sua morte, si trasferirà al sostituito, ossia il soggetto che si è preso cura dell'interdetto. 

In dottrina e giurisprudenza vi è stato un ampio dibattito sulla configurabilità o meno di una sostituzione fedecommissaria nel caso di attribuzione a un soggetto dell'usufrutto universale e, ad altro chiamato, della nuda proprietà dell'intera eredità. Oggi tuttavia sembra esserci abbastanza consenso sul fatto che, non trattandosi di una delazione successiva, tale fattispecie non integri un fedecommesso posto in essere al di fuori dell'ipotesi di tutela dell'interdetto espressamente prevista dal legislatore e quindi, in quanto tale, nulla.

Rapporti tra sostituzione, rappresentazione e accrescimento

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Da ultimo, può risultare utile analizzare i rapporti della sostituzione ordinaria con gli istituti della rappresentazione e dell'accrescimento.

Sostituzione e rappresentazione

Come visto, la rappresentazione è l'istituto in forza del quale i discendenti subentrano nel grado del loro ascendente quando questi non può o non vuole accettare l'eredità. Così come accade con la sostituzione, si regolamenta un'ipotesi in cui il chiamato non può o non vuole accettare l'eredità.

Per evitare che i due istituti si confondano, il secondo comma dell'articolo 467 del codice civile dispone che la rappresentazione opera, nella successione testamentaria, quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare. Ossia, se il testatore non ha disposto una sostituzione ordinaria, opera la rappresentazione.

La norma incontra una limitazione concernente il legato di usufrutto ed i diritti personali.

E' bene sottolineare che l'operare della sostituzione non può pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari: l'ultimo comma dell'art. 536 c.c. enuncia che a favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti.

Sostituzione e accrescimento

Abbiamo visto, poi, che l'accrescimento è l'istituto in forza del quale, nel caso in cui vi siano più chiamati istituiti in un medesimo testamento e nella medesima quota (o senza quote) e uno di essi non possa o non voglia accettare, la quota di questi accresce quella degli altri coeredi.

Anche in questo caso, è evidente il rischio di conflitto con la sostituzione, che tuttavia viene evitato dal legislatore al terzo comma dell'articolo 674 c.c., il quale dispone che l'accrescimento non ha luogo quando, dal testamento, risulta una diversa volontà del testatore, ossia risulta una sostituzione ordinaria. La sostituzione ordinaria prevale quindi sull'accrescimento.

(Dott.ssa Francesca Tessitore)

Aggiornamento gennaio 2022