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Principali distinzioni

Le distinzioni più rilevanti che si possono enucleare dalla disciplina sulle successioni, che occupa tutto il secondo libro del codice civile, sono quelle che contrappongono, da un lato, la successione a titolo universale a quella a titolo particolare e, dall’altro lato, la successione legittima a quella testamentaria. In merito a quest’ultimo distinguo, la successione testamentaria è quella in base alla quale la divisione della massa ereditaria avviene secondo il volere del de cuius, purché tale volontà sia espressa in una delle forme indicate dall’ordinamento giuridico (che vedremo in seguito) e sia rispettosa di alcune regole volte a salvaguardare, prevalentemente, l’interesse degli stretti congiunti a non essere diseredati o, comunque, lesi (si parla, al proposito, di successione “necessaria”). Solo nel caso in cui non sia reperibile alcun testamento idoneo a produrre effetti giuridici, si procede alla successione legittima, così definita perché è il diritto successorio a prevedere chi e in che misura ha diritto di ereditare, a seconda delle varie combinazioni di successibili (aventi diritto a succedere) che si possono in concreto verificare.

Per quanto concerne, d’altro canto, la distinzione fra la successione a titolo universale e quella a titolo particolare, la prima si verifica quando un soggetto (che prende il nome di erede) subentra, da solo ovvero in concorso con altri (nel qual caso si parla di “comunione ereditaria”), nell’universalità o in una quota del patrimonio (o asse) ereditario, ossia nell’insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi suscettibili di trasferimento, facenti capo al defunto al momento della sua morte. La successone particolare (detta “legato”), per converso, avviene allorché taluno (che prende il nome di legatario), in base alla legge o al disposto testamentario, succede solamente in uno o più rapporti ben determinati, i quali non vengono presi in considerazione come quota dell’intera eredità.

Tra le principali differenze, è da evidenziare, innanzitutto, che solo l’erede (e non il legatario) subentra i tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili, quindi acquisisce anche gli eventuali debiti ed è legittimato nei processi e procedimenti che aveva instaurato in vita il de cuius. Strettamente connessa a tale circostanza è la regola secondo la quale l’eredità deve essere accettata, in una delle forme che stiamo per vedere, mentre il legato, essendo, sostanzialmente, migliorativo della posizione giuridica del ricevente, viene acquisito anche senza accettazione, salva facoltà di rinuncia.

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