Accettazione dell'eredità
L'accettazione dell’eredità trasforma il chiamato all'eredità (soggetto legittimato a succedere, a cui l’eredità è stata offerta) in erede a tutti gli effetti. Qualora il chiamato all'eredità decida, al contrario, di rinunciare all'eredità (magari perché teme che i debiti siano superiori ai crediti del defunto), egli potrà farlo, nelle forme solenni di legge, senza perdere, peraltro, il diritto all'eredità, dato che sarà legittimato a revocare la propria rinuncia, finché l'eredità non sia stata accettata dagli ulteriori chiamati. Al fine di delimitare temporalmente il diritto del chiamato ad esprimere le sue intenzioni, l’opzione in questione, a prescindere dalla circostanza che si tratti di successione legittima ovvero testamentaria, deve essere manifestata entro termini diversi, a seconda che costui sia o meno nel possesso di beni appartenenti all’asse ereditario. In caso affermativo, egli potrà rinunciare all'eredità nel breve termine di tre mesi dall'apertura della successione, altrimenti verrà considerato erede puro e semplice (c.d. accettazione tacita). Qualora, invece, sia nel possesso di tutti o parte dei beni ereditari, il chiamato avrà l’onere di accettare in modo espresso l’eredità, pena la prescrizione del diritto di accettarla, una volta decorsi dieci anni dall’apertura della successione.
Il chiamato all'eredità ha, comunque, la facoltà di rinunciarvi mediante un atto di rinuncia formale che deve essere presentato e ricevuto o da un notaio o dal cancelliere del tribunale in cui si trova il domicilio del de cuius. L'atto di rinuncia deve poi essere iscritto nel registro delle successioni e trascritto nei registri immobiliari. Un’ulteriore opzione che viene riconosciuta in capo al chiamato, in previsione di situazioni in cui è notevole il rischio di sovrabbondanza delle passività rispetto alle attività nella massa ereditaria, è quella di accettare “con beneficio d’inventario”. Al ricorrere di siffatta scelta (che la legge, peraltro, impone nei casi in cui il chiamato necessiti di particolare tutela, come in ipotesi di minori, interdetti o inabilitati), il patrimonio del defunto non si confonde con quello personale dell'erede, che quindi risponde dei debiti del defunto solo nei limiti del valore dei beni ricevuti.
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