- Nozione e considerazioni introduttive |
- Diritti e doveri del locatore
- Diritti e doveri del conduttore |
- Elementi essenziali del contratto
- Locazioni immobiliari pre riforma |
- La riforma del 1998 |
- Il contratto c.d. “libero”
- Il contratto c.d. “convenzionato” |
- Il contratto di natura transitoria
- Contratto per studenti universitari |
- Locazione per uso “diverso da abitazione”
- [Torna all'indice delle guide legali]
Elementi essenziali del contratto
Gli elementi che non possono essere omessi al momento della redazione di un contratto di locazione sono: la data di stipula (a partire da quel giorno inizierà ufficialmente il decorso non solo del contratto, ma anche dei venti giorni di tempo che le parti hanno per la registrazione all’Ufficio del Registro, ove prevista), l’indicazione dettagliata delle parti (nome e cognome, oppure ragione sociale se si tratta di un'azienda, data di nascita, via di residenza oppure sede sociale, codice fiscale oppure partita Iva), l’identificazione del bene (qualora si tratti di immobile, oltre all’indirizzo completo, devono riportarsi anche i dati catastali, i locali di cui il bene si compone e l'uso per cui viene locato: uso abitazione, ufficio, albergo ecc…), il prezzo del canone di locazione e, infine, la durata (su quest’ultima ci soffermeremo a breve).
Merita subito un approfondimento l’aspetto economico del corrispettivo che spetta al locatore. Il canone di locazione consiste in una somma che il conduttore si obbliga a versare al conduttore (o a un suo valido rappresentante) allo scadere del periodo concordato (di regola il mese, il trimestre ovvero il quadrimestre). Solitamente, quando si tratta di cose immobili, le parti hanno cura di specificare le voci di cui si compone il corrispettivo dovuto. A tal proposito, è bene distinguere tra: corrispettivo annuo, spese annue e rata pattuita. Per “corrispettivo annuo” è da intendersi il prezzo concordato per la locazione dell'immobile, escluse le spese. Le “spese annue”, d’altro canto, comprendono tutte le somme dovute per pagare gli oneri connessi al compenso del portiere, alla manutenzione dell’ascensore, al riscaldamento (ove non sia autonomo), e ad altre voci eventualmente specificate. La “rata pattuita”, infine, è la cifra da pagare a ogni scadenza specificata nel contratto ed è il risultato della somma delle due voci precedenti (cioè corrispettivo annuo e spese annue) diviso il numero delle rate annue previste (dodici se il pagamento è mensile, quattro se è quadrimestrale e così via).
| « Diritti e doveri del conduttore | Locazioni immobiliari pre riforma » |
