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Cos'è la donazione

La donazione è un contratto disciplinato dall'art. 769 del codice civile con il quale una persona (detta donante) trasferisce per spirito di liberalità (cioè senza un corrispettivo) un bene patrimoniale o un proprio diritto ad altra persona (detta donatario)

Donazione: gli artt. 769 e ss. c.c.

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La disciplina normativa della donazione è contenuta negli articoli 769 e seguenti del codice civile. Si tratta di un tipico atto di liberalità che comporta un incremento patrimoniale del donatario (colui che riceve la donazione) con un corrispondente sacrificio patrimoniale del donante (colui che trasferisce il bene).

Si può parlare di donazione anche quando il donante assume verso il donatario un'obbligazione (c.d. donazione promissoria). 

Oggetto della donazione

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La donazione può comprendere tutti i beni presenti del donante, mentre se ha ad oggetto beni futuri, secondo l'art. 771 c.c., è nulla rispetto solo a questi ultimi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

Ove l'atto ricomprenda beni presenti e futuri, la nullità colpirà solamente la parte relativa a questi ultimi e non tutto l'atto.

Quando le donazioni hanno ad oggetto una universalità di cose, di cui il donante conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, a meno che dall'atto risulti una diversa volontà.

Un cenno merita anche la donazione di cosa altrui che la dottrina, nel silenzio del codice e in analogia alle disposizioni della vendita e del principio generale di libertà  negoziale, ritiene ammissibile a certe condizioni. 

Causa e motivi della donazione

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La causa del contratto è la funzione dello stesso, ovvero l'assetto di interessi, lo scopo comune che le parti intendono perseguire. 

Nella donazione, la causa è costituita dalla spontanea volontà del donante (animus donandi) di arricchire l'altra parte contrattuale, senza corrispettivo, con il pedissequo proprio impoverimento.

La causa della donazione, analogamente agli altri contratti, non si identifica con il motivo, ovvero la ragione per cui si decide di donare. 

Tuttavia, attesa la gratuità  del negozio e l'incidenza negativa dello stesso sul patrimonio del donante, nella donazione viene riconosciuto eccezionalmente rilievo ai motivi del donante: così, ove risulti dall'atto di donazione e sia il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità, l'errore sul motivo, sia di fatto o di diritto, e il motivo illecito, possono portare all'invalidità  della donazione (artt. 787, 788 c.c.). 

Capacità di donare e di ricevere

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Con riferimento al donante, l'art. 774 c.c. richiede "piena capacità  di disporre dei propri beni", intendendo, pertanto, con tale espressione la capacità di agire e ritenendo invalide le donazioni fatte dai minorenni, dagli interdetti e dagli inabilitati, con le eccezioni previste dallo stesso articolo, per le donazioni fatte dal minore emancipato e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli artt. 165 e 166 c.c. (c.d. donazioni obnuziali).

In merito, invece, alla capacità di ricevere, il codice, in deroga alla disciplina generale sulla capacità giuridica, analogamente alle disposizioni per il testamento, statuisce che la donazione può essere fatta anche ai nascituri, pur se non ancora concepiti (art. 784 c.c.). In tal caso, l'accettazione viene fatta dai futuri genitori secondo le regole dettate dagli artt. 320 ed 321 c.c. e i beni vengono amministrati dal donante o dai suoi eredi, salvo diversa disposizione.

La legge consente anche alle persone giuridiche di fare donazioni (se tale capacità  è riconosciuta dal loro statuto o dall'atto costitutivo) e di riceverle (al riguardo non è più richiesta l'autorizzazione amministrativa all'accettazione, né la presentazione dell'istanza di riconoscimento per gli enti non riconosciuti).

La donazione è atto personale che non ammette, quindi, rappresentanza, salvo la possibilità, per il solo donante, di una procura speciale attraverso la quale conferire a un terzo l'incarico di designare il donatario tra una categoria di soggetti (persone fisiche o giuridiche) o di cose indicate dallo stesso (art. 778 c.c.). 

Forma della donazione: l'atto notarile

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Nelle donazioni, fatta eccezione per quelle di modico valore di cui all'art. 783 c.c. per la cui validità è sufficiente la tradizione del bene, è necessaria, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico (ad substantiam) (art. 782 c.c.), redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale legittimato ad attribuire al documento pubblica fede.

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione. 

La legge notarile richiede che la donazione sia rogata dal notaio alla presenza, irrinunciabile, di due testimoni (artt. 48 e 50, l. 16 febbraio 1913, n. 89).

Se la donazione riguarda cose mobili, l'art. 782 richiede che - nello stesso atto o in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio - le stesse siano specificate e ne sia indicato il valore. Ciò a pena di invalidità della donazione per la parte relativa alle cose non specificate e valutate. 

Elementi accidentali: condizione, termine e modo

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Oltre agli elementi essenziali elencati, analogamente agli altri contratti, anche per la donazione trovano applicazione gli elementi accidentali della condizione, del termine e del modo

La condizione

In particolare, la condizione può essere risolutiva (come nel caso della condizione di reversibilità  ex art. 791 c.c. che stabilisce il ritorno dei beni al donante in caso di premorienza del donatario) e sospensiva (subordinando il prodursi dell'efficacia al verificarsi di un evento futuro, come nella fattispecie della condizione sospensiva mista della donazione obnuziale, subordinata al verificarsi del matrimonio).

Il termine

Quanto al termine, sulla base dell'ordinaria disciplina in tema di contratti, il donante può apporre un termine iniziale (a partire dal quale la donazione avrà efficacia) o finale (fino al quale la donazione avrà efficacia).

L'onere o modo

La donazione, infine, può essere gravata da un onere o modo (c.d. "donazione modale") a carico del donatario, il quale, tuttavia ex art. 793 c.c., non è tenuto al suo adempimento oltre i limiti del valore della cosa donata. 

In caso di onere illecito o impossibile, lo stesso si intende come non apposto, rendendo tuttavia nulla la donazione laddove abbia costituito il solo motivo determinante. 

Inadempimento e invalidità della donazione

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L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla donazione è sottoposto, data la natura gratuita dell'atto, ad una disciplina meno rigorosa di quella che vige per ogni altro contratto: la sua responsabilità è limitata all'ipotesi di dolo o colpa grave (art. 789 c.c.). 

Medesima ratio soggiace agli effetti della donazione, i quali differiscono rispetto a quelli abituali degli altri contratti. 

Garanzia per evizione e per vizi

In particolare, la garanzia per evizione (in genere naturale negotii) è dovuta solo se il donante l'ha espressamente promessa, se dipende dal dolo o dal fatto personale a lui attribuibile ovvero, nei casi di donazione con oneri per il donatario o di donazione remuneratoria, è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli stessi oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante (art. 797 c.c.). 

Quanto alla garanzia per vizi della cosa, salvo patto speciale, è dovuta solo se il donante sia in dolo (art. 798 c.c.).

Annullabilità e nullità della donazione

In merito all'invalidità della donazione, oltre ai casi di annullabilità e nullità  previsti, analogamente agli altri contratti, in conseguenza del mancato rispetto degli elementi essenziali e delle disposizioni espressamente sancite dal codice (mancato rispetto della forma ad substantiam; donazione di cose future; ecc.), la disciplina presenta affinità con quella stabilita per il testamento, per esempio, nella rilevanza rivestita dall'errore sul motivo e dall'illiceità del motivo che rendono rispettivamente annullabile e nulla la donazione, se risultano dall'atto e siano i soli che hanno determinato il donante a compiere la liberalità (ex artt. 787 e 788 c.c.).

In ogni caso, da qualunque causa dipenda, la nullità della donazione ex art. 799 c.c. non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa del donante che, conoscendo la causa della nullità hanno, dopo la sua morte, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione. 

Revoca della donazione

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La legge prevede, infine, che la donazione possa essere revocata in presenza di due gravi motivi: l'ingratitudine del donatario e la sopravvenienza di figli (art. 800 c.c.) (Vedi: la revoca della donazione).

E' attivabile su iniziativa unilaterale del donante (trattasi di diritto potestativo di togliere efficacia alla donazione nei casi da essa previsti, non occorre alcuna dichiarazione del donatario).

Fanno eccezione le donazioni remuneratorie e quelle effettuate in riguardo di un determinato matrimonio che sono irrevocabili (art. 805 c.c.). 

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Data aggiornamento: 16 maggio 2022