Le donazioni: Cenni Introduttivi
Il punto di partenza per trattare l’istituto giuridico “donazione” è la definizione che ne dà il codice civile; l’art. 769 c.c. la definisce come il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (detta “donante”) arricchisce l'altra (detta “donatario”), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Innanzitutto bisogna sottolineare la natura contrattuale della donazione: a tutela del principio di intangibilità della sfera giuridica altrui, infatti, il legislatore ha configurato lo schema di tale istituto come contrattuale, nel senso che è necessario l’incontro delle volontà non solo per il prodursi degli effetti giuridici, ma anche per lo stesso perfezionarsi della donazione. Dalla definizione codicistica, peraltro, si desume l’esistenza di almeno due tipi di donazione: quella “reale” si ha allorché viene costituito o trasferito un diritto a favore del donatario, mentre quella “obbligatoria” richiede l’assunzione di un’obbligazione a favore dello stesso. La maggior parte della dottrina, inoltre, ammette anche una terza categoria di donazioni, quelle “liberatorie”, che hanno l’effetto di estinguere un debito che gravava in capo al donatario.
Tanto premesso, è interessante delineare gli elementi essenziali della figura in esame: essi sono, da un lato, lo spirito di liberalità del donante e, dall’altro lato, l'arricchimento del donatario, ossia l'incremento del patrimonio di quest'ultimo in conseguenza del correlativo depauperamento del donante. Lo spirito di liberalità (elemento soggettivo) è il c.d. “animus donandi” ossia la piena consapevolezza e volontà di determinare l’arricchimento altrui con depauperamento dei beni propri; non si verserebbe in tali ipotesi se, ad esempio, qualcuno agisse sotto pressioni di qualsiasi tipo. Per quanto riguarda l'incremento del patrimonio del donatario in conseguenza del correlativo depauperamento del donante (elemento oggettivo), è proprio la necessità di un apprezzabile svantaggio ai danni del patrimonio del disponente che rende le liberalità (di cui le donazioni sono la principale espressione) una species, in seno al più ampio genus dei “negozi a titolo gratuito”. Questi ultimi, difatti, si realizzano ogni qual volta vi è arricchimento di una parte senza versamento di alcun corrispettivo, come avviene, ad esempio, nel comodato o nel mandato gratuito. Come stiamo per approfondire, tuttavia, la donazione è il principale, ma non l’unico atto di liberalità esistente nel nostro ordinamento, essendo contemplate anche le c.d. “liberalità non donative”.
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