La mediazione civile
A cura di Luisa Foti
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Per proporre domanda di mediazione sarà sufficiente presentare un'istanza presso l'organismo competente con l'indicazione dell'organismo prescelto, le parti, l'oggetto e la "causa petendi", ossia la ragione del domandare. Il primo comma dell'art.4, specifica poi che nel caso di proposizione di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda, avendo riguardo, per stabilire la pendenza della lite, alla data di ricezione della comunicazione. Inoltre, l'avvocato è obbligato a informare il suo assistito della possibilità di intraprendere il procedimento di mediazione e di tutte le agevolazioni fiscali del procedimento stesso. Per questo motivo, l'assistito firmerà un documento finalizzato a certificare che l'avvocato abbia preventivamente messo al corrente il suo cliente di questa concreta possibilità, a pena della nullità del contratto. Qualora l'avvocato non adempia a tale obbligo, sarà il giudice, dopo aver verificato la mancanza di tale documento nel fascicolo, ad informare il soggetto della concreta possibilità di attivare il procedimento di mediazione.
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