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Calcolo assegno di mantenimento

Strumento per il calcolo dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli.

Calcolo assegno di mantenimento
Reddito medio mensile netto (1) dell'ex marito €:
Valore locatizio mensile delle proprietа immobiliari dell'ex marito €:
(Ipotetico canone di locazione mensile. Esclusa casa coniugale se questa va in uso alla moglie)
Reddito medio mensile netto (1) della ex moglie €:
Valore locatizio mensile delle proprietа immobiliari dell'ex moglie €:
Compreso valore locatizio della casa coniugale se questa resta nella sua disponibilitа
Numero dei figli a carico(2):
Che vivono con l'ex marito:
Che vivono con l'ex moglie:

Note:
1. Eventuali spese di mutuo vanno detratte dal reddito netto di chi paga le rate.
2. Se i figli sono in affidamento condiviso e vivono realmente lo stesso tempo con entrambi i genitori (senza una collocazione prevalente presso uno dei due) lasciare i valori vuoti.

Vedi anche:
Guida legale sull'assegno di mantenimento - Articoli e sentenze sull'assegno di mantenimento
Altre risorse di calcolo

Come funziona lo strumento di calcolo

Calcolo dell'assegno di mantenimento Lo strumento consente di calcolare l'importo dell' assegno di mantenimento da corrispondere all'ex coniuge (che non gode di adeguati redditi propri) e dei figli, nei casi di separazione e divorzio, sulla base dei criteri generalmente utilizzati dai tribunali italiani.

L'assegno di mantenimento viene determinato tenendo conto del reddito complessivo della famiglia e della necessitа di assicurare una tutela al coniuge economicamente piщ debole e ai figli eliminando quegli squilibri reddituali che possono incidere sul tenore di vita al momento della cessazione del rapporto coniugale.

La ripartizione del reddito familiare ha dunque lo scopo di ripristinare le condizioni economiche precedenti alla separazione o al divorzio, sulla base di un principio di "equitа", tale da consentire ai nuclei familiari originati dalla scissione della coppia di mantenere (nei limiti consentiti dalle possibilitа del coniuge obbligato che dovrа essere messo in condizioni di provvedere, in modo adeguato, anche al proprio mantenimento), lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio (Per saperne di piщ si veda la guida al mantenimento). 

L'entitа dell'assegno di mantenimento viene determinata, pertanto, sulla base di questi criteridi massima: quanto al coniuge economicamente piщ debole, in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato (art. 156 c.c.), ovvero, tenuto conto delle condizioni, dei redditi e del contributo economico dato da entrambi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio personale o comune (art. 5 l. n. 898/1970); quanto ai figli, secondo un "principio di proporzionalitа", da determinare considerando le attuali esigenze degli stessi; il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascuno di loro; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

La risorsa di calcolo, in applicazione dei criteri di massima impiegati dai tribunali per la determinazione del quantum degli assegni di mantenimento nei giudizi di separazione e di divorzio, frutto della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, tiene conto, quindi, dei seguenti parametri: i redditi percepiti da ciascuno dei due coniugi (incluse ventuali rendite finanziare); il valore locatizio mensile delle proprietа immobiliari, ivi compresa l'incidenza dell'assegnazione della casa coniugale che andrа esclusa dai redditi dell'obbligato e, viceversa, attribuita a quelli del coniuge beneficiario e il numero dei figli a carico e conviventi.

Resta inteso che il calcolatore, dato l'ampio margine di discrezionalitа che consente di determinare la misura del mantenimento, rappresenta un parametro orientativo il cui risultato va personalizzato e adattato alle specificitа del caso concreto.

La rivoluzionaria sentenza n.11504/2017

In materia di calcolo dell'assegno di mantenimento a seguito di divorzio non può non essere considerata, in ogni caso, la rivoluzionaria sentenza n. 11504/2017 che, in sostanza, ha eliminato il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dalla valutazione dell'assegno.

Si tratta di una svolta epocale, in quanto il giudice, nel pronunciarsi sul mantenimento, deve oggi basarsi esclusivamente sull'indipendenza o autosufficienza economica dei coniugi, in ragione del principio di autoresponsabilità. In concreto, ciò vuol dire che vanno valutati i redditi di qualsiasi natura, la disponibilità di una casa di abitazione, la sussistenza di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari e le capacità e le possibilità effettive di lavoro del "potenziale" beneficiario.

Leggi: Assegno divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita