Per il Tribunale di Campobasso a tal fine basta che sia resa difficoltosa la riscossione coattiva delle imposte

di Valeria Zeppilli - Non è necessario impedire del tutto la riscossione forzosa delle imposte da parte del fisco: anche tenere delle condotte che la rendono soltanto più difficile è comportamento penalmente rilevante. 

La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Con la sentenza numero 73 del 14 febbraio 2017 (qui sotto allegata), il Tribunale di Campobasso ha infatti ricordato che la fattispecie delittuosa prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo numero 74/2000 sanziona tutte le condotte con le quali un soggetto aggredisce la garanzia patrimoniale del credito erariale su di lui ricadente. 

Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo che per la sua consumazione richiede, come già decretato dalla Cassazione con la sentenza numero 6798/2016, solo che l'agente renda difficoltosa la riscossione coattiva delle imposte ponendo in essere delle condotte sottrattive, mentre non è necessario che al fisco sia impedito del tutto di ottenere l'adempimento dell'obbligazione tributaria.

Irrilevanza dell'esecuzione esattoriale

Il Tribunale, rifacendosi alla più recente giurisprudenza di merito, ha anche precisato che il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non richiede che l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e neanche che sussista una procedura di riscossione che sia così vanificata.

Ciò vuol dire che l'esecuzione esattoriale non rappresenta un presupposto della condotta illecita, ma soltanto un'evenienza futura che con la condotta incriminata si tendeva concretamente a neutralizzare.

Il caso

Nel caso di specie, l'imputato aveva alienato 11 autovetture, per un importo complessivo pari a 94.550 euro, a fronte di un debito erariale di 1.365.351,02 euro per il quale aveva ottenuto l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito dall'agente di riscossione con conseguente sospensione del pignoramento mobiliare in precedenza eseguito su 26 veicoli. La somma, però, non era stata corrisposta al fisco. Per quanto sopra visto, quindi, scatta senza dubbio la condanna penale.

Tribunale di Campobasso testo sentenza numero 73/2017
Valeria Zeppilli

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