Per la Cassazione il condominio parziale serve a semplificare i rapporti gestori, ma non fa venir meno la responsabilità di chi abita in altra scala

di Lucia Izzo - È il condomino a essere responsabile per le lesioni gravissime occorse alla bambina caduta nel vano ascensore. Dell'incidente rispondono tutti i condomini, anche quelli che abitano in scale diverse da quelle in cui è collegato l'ascensore e che dispongono di impianto autonomo, stante il mancato adeguamento alla disciplina regolamentare.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 44636/2017 (qui sotto allegata). In sede d'appello, era stata riformata la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità concorrente del condominio e della società d'installazione dell'ascensore, con condanna al contempo della società di assicurazione alla manleva a favore dell'impresa.


In Cassazione, tuttavia, i condomini evidenziano che la Corte d'Appello sarebbe incorsa in errore, non avendo rilevato la natura parziale del condominioIn particolare, il giudice a quo avrebbe errato a ritenere comune la scala D, dove era avvenuto l'incidente.


Lo stabile, infatti, evidenzia la difesa, è composto da quattro scale ognuna delle quali indipendente rispetto alle altre e dotata di un proprio ascensore autonomo. Il giudice ha sbagliato, dunque, considerare la natura condominiale dell'edificio solo perché tutti i proprietari delle singole unità di edificio sono contitolari di parti comuni poste in rapporto funzionale con l'utilizzo delle singole unità della proprietà individuale. Secondo tale ricostruzione, quindi, sarebbe mancata ogni responsabilità a carico dei condomini appartenenti alle scale A, B e C). 


Tuttavia, evidenzia la Cassazione, quanto ai condomini la cui opposizione era stata in sede di merito dichiarata inammissibile, questi avrebbero dovuto intervenire nel giudizio in cui la difesa è stata assunta dall'amministratore (che non aveva eccepito alcuna natura parziale) o anche avvalersi, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione dell'appello o del ricorso per cassazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato.


Altro discorso, invece, per le censure sollevate dai condomini mirano a vedere accertata la natura parziale del condominio e la non appartenenza alla comunione della scala D ove si trova l'impianto di ascensore il cui mancato adeguamento alla prescritta disciplina regolamentare è stato riconosciuto essere stato la causa dell'incidente addebitabile al condominio.

Si dimentica di valutare, spiega la Cassazione, che il condominio parziale è situazione configurabile per la semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettività condominiale, e ciò non incide affatto sulla rappresentanza del condominio nella sua unitarietà in capo all'amministratore (cfr. Cass., Sez. II, 17 febbraio 2012, n. 2363).

Il ricorso va dunque rigettato.



Cass., II sez. civ., sent. 44636/2017

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