Per la Cassazione, non c'è dubbio sulla diffamazione: il messaggio risulta riferibile alla donna e internet è considerato un mezzo di pubblicità

di Lucia Izzo - Va condannata per diffamazione la donna che offende la reputazione dell'ex marito pubblicando online uno sfogo contro di lui e utilizzando parole che consentono di identificare facilmente il destinatario della sua invettiva.


È quanto emerge dalla sentenza n. 6352/2017 (qui sotto allegata) con cui la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputata, condannata per diffamazione ex art. 595, comma terzo, per aver offeso la reputazione dell'ex coniuge pubblicando tramite internet (considerato un mezzo di pubblicità) un messaggio in cui descriveva le proprie vicissitudini matrimoniali.


Nel messaggio in questione l'imputata aveva descritto l'ex come un "musicista, docente di scuola media e maestro" e l'aveva così reso ancor più riconoscibile, essendo peraltro, egli, l'unico ex marito della medesima. In particolare, a lui riferendosi, aveva scritto: "nonostante la perizia psichiatrica allarmante, insegna a dei bambini".


Il sito era accessibile da chiunque, tanto che ne aveva avuto diretta conoscenza anche la nuova moglie del querelante. L'autrice del messaggio era stata individuata dal nome, dall'indirizzo e dal recapito telefonico dell'imputata e dalle dettagliate e riconoscibili vicende narrate in relazione al rapporto coniugale intercorso fra la donna e l'ex marito.


I giudici di merito avevano ritenuto il contenuto della comunicazione lesivo della reputazione della persona offesa perché ipotizzava patologie psicologiche in un soggetto che ricopriva funzioni educative.

Era inoltre emerso che la persona offesa non era mai stato sottoposto, nel lungo contenzioso civile derivato dalla fine del suo matrimonio, a perizie o valutazioni psichiatriche.


Non colgono nel segno le doglianze avanzate dalla difesa della donna in Cassazione, che cercano di scagionarla disconoscendo la paternità dello scritto: si sostiene che gli elementi probatori non siano sufficienti a individuare la donna quale autrice del messaggio poichè l'indirizzo mail non era a lei riconoscibile e, nonostante l'indirizzo fisico e il numero di telefono fossero pubblici, il testo del messaggio avrebbe potuto essere mutato.


Una valutazione che, secondo gli Ermellini, non avrebbe dato frutti positivi in quanto "è emerso che il brano pubblicato sul blog era a firma della pervenuta e conteneva notizie certamente riconducibili al rapporto matrimoniale fra la stessa e la persona offesa".


Ancora, per il Collegio, il  brano incriminato era in perfetta continuità logica con le altre argomentazioni sviluppate in sede di merito, così che le asserzioni difensive, circa il possibile mutamento del contenuto dello scritto e la non riconducibilità dello stesso alla ricorrente, finivano per essere delle mere congetture, non riuscendo la stessa difesa neppure a ipotizzare chi e perché avrebbe dovuto usare simili espressioni nei confronti dell'uomo.


Infine, anche se è vero che l'indirizzo ed il numero di telefono dell'imputata sono pubblici (ammesso che il suo nome sia inserito negli elenchi telefonici), il fatto che tali dati fossero perfettamente riferibili al nome con il quale l'autore dello scritto si era identificato consente di trarne un'ulteriore conferma della attribuibilità del medesimo alla ricorrente.

Cass., V sez. pen., sent. 6352/2017

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