Per il Tar Liguria sarebbe fondata l'incostituzionalità della normativa novellata che concede alla P.A. un termine dilatorio per pagare al cittadino vincitore

di Lucia Izzo - È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5-sexies, commi 1, 4, 5, 7 e 11, della L. n. 89/2001 (come introdotti dalla L. n. 208/2015) in relazione agli artt. 3; 24, commi 1 e 2; 111, commi 1 e 2; 113, comma 2; 117, primo comma, della Costituzione.


Questo è quanto deciso dal Tar Liguria, nell'ordinanza n. 1007/2016 (qui sotto allegata) con cui il giudice amministrativo ha disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, dubitando del sistema normativo recentemente modificato che prevede a favore della P.A. un ampio termine dilatorio nei confronti dei cittadini che hanno vinto i giudici ex "Legge Pinto", sulla durata eccessiva dei processi.


I ricorrenti innanzi al TAR, infatti, impugnano un decreto emesso dalla Corte d'Appello di Genova che ha riconosciuto a loro favore il diritto ricevere l'equo indennizzo per la durata eccessiva di un processo di cui il medesimo è stato parte, ai sensi della Legge 24/03/2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto), contestualmente liquidando la relativa somma, oltre alle spese legali distratte in favore dell'avvocato, antistatario.


Il decreto è poi passato in giudicato e, notificato il titolo esecutivo, risultava altresì decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D. L. 31/12/1996, n. 669 (convertito con modificazioni nella L. 31/12/1996, n. 305) quale condizione di procedibilità delle azioni di esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.


Nonostante i ricorrenti avessero adito il TAR per conseguire l'attuazione del decreto, la P.A. resistente ha evidenziato che che il nuovo art. 5- sexies della L. n. 89/2001 (inserito dall'art. 1, comma 777, della Legge 28/12/2015, n. 208, c.d. Legge di stabilità per il 2016), con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ha introdotto a favore dell'Amministrazione debitrice un termine dilatorio di sei mesi per effettuare il pagamento delle somme liquidate, termine che non decorre prima che il creditore abbia provveduto ad una serie di adempimenti indicati dal comma 1 del medesimo art. 5-sexies.


Inoltre, la difesa erariale ha osservato che il comma 7 dell'art. 5-sexies preclude al creditore di proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento liquidatorio, prima che sia decorso il termine semestrale di cui al sopra citato comma 5.


La questione di Costituzionalità


Il collegio, tuttavia, dubita della costituzionalità di tale norma, ritenuta constratare con gli artt. 3, 24, commi primo e secondo, 111 commi primo e secondo, 113 comma secondo e 117 primo comma della Costituzione.


In effetti, rilevano i giudici, con la Legge di stabilità per il 2016, il Legislatore ha novellato la disciplina di cui alla L. n. 89/2001, introducendo ex novo un procedimento necessario per ottenere il pagamento delle somme dovute dall'Amministrazione a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata di un processo.


La nuova norma impone al creditore di rilasciare una dichiarazione di autocertificazione e sostitutiva di notorietà, attestante la non avvenuta riscossione di quanto dovuto; uno step che rappresenta una condizione necessaria per ottenere il pagamento da parte dell'Amministrazione debitrice, poichè la legge prevede che l'incompletezza ovvero l'irregolarità della documentazione richiesta precluda all'Amministrazione l'emissione dell'ordine di pagamento.


Viene poi introdotto anche un termine dilatorio semestrale, decorrente dalla data in cui sono assolti gli obblighi comunicativi ed entro il quale l'Amministrazione debitrice può effettuare il pagamento e prima del quale il creditore non può procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto o alla proposizione di un ricorso per l'ottemperanza del provvedimento liquidatorio.


Detto termine di 180 giorni va ad aggiungersi al termine di 120 giorni già previsto in via generale dall'art. 14 del D. L. n. 669/1996, per tutti i crediti vantati nei confronti di un'Amministrazione dello Stato. La cumulabilità e non alternatività dei due termini si evince chiaramente dalla lettera dell'art. 5-sexies comma 11.


Violazione dell'art. 3 della Costituzione


Il complesso normativo sopra richiamato viola in primo luogo i principi di eguaglianza e ragionevolezza sanciti dall'art. 3 della Costituzione poichè la normativa introduce un procedimento necessario per ottenere il pagamento delle somme dovute ai sensi della legge Pinto, ovvero per procedere alla relativa esecuzione forzata, irragionevolmente ed irrazionalmente discriminatorio nei confronti dei creditori di tali somme, rispetto al resto dei creditori di somme di danaro nei confronti della P.A.


Ne deriva un regime normativo e procedimentale ingiustificatamente favorevole all'Amministrazione debitrice di somme ex L. n. 89/2001, la cui irragionevolezza discende, ad avviso del Collegio, dall'insussistenza di qualsivoglia presupposto legittimante un regime procedimentale deteriore per il pagamento e l'esecuzione di tali crediti, i quali - oltretutto - trovano titolo proprio nel protrarsi nel tempo di un processo oltre il limite ragionevole, cioè in un colpevole ritardo dell'amministrazione, ritardo per così dire già "certificato" dalla Corte d'appello.


Tale procedimento appare ai giudici del TAR "un inutile e gravatorio duplicato normativo, irragionevolmente operante con esclusivo riferimento ai crediti di cui alla L. n. 89/2001" che va anche a violare il principio di uguaglianza, nella misura in cui determina una graduazione puramente temporale delle ragioni creditorie, in contrasto con il principio della par condicio creditorum.


Contrasto con il principio di effettività del diritto di difesa


La disciplina in esame si pone altresì in contrasto con il principio di effettività del diritto di difesa, poichè la tutela giurisdizionale costituzionalmente garantita non può consistere semplicemente nella possibilità di proporre una domanda ad un giudice.


L'art. 24 della Costituzione costituisce la garanzia di effettività che alle singole situazioni sostanziali protette dall'ordinamento corrispondano forme di tutela omogenee, tali da assicurare la soddisfazione agli interessi materiali dei quali quelle situazioni sono espressione.


La previsione di un ulteriore termine semestrale si traduce nell'impossibilità per il cittadino di agire in via immediata e diretta per il soddisfacimento del proprio credito, pur essendo egli in possesso di un titolo esecutivo perfetto. La Corte costituzionale ha avuto modo di osservare come il diritto di difesa sia frustrato non soltanto allorquando le norme vigenti consentono che sia radicalmente impedito il loro esercizio, pur formalmente riconosciuto, "ma anche se è possibile che si creino, senza la previsione di adeguati rimedi, situazioni tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio stesso".


Il principio del giusto processo


Sotto altro profilo, l'art. 5-sexies, nella parte la cui costituzionalità è messa in discussione, appare in contrasto con il principio del giusto processo sancito, nell'ordinamento europeo e nazionale: ad esempio dall'art. 47 della Carta dei diritti UE, oltre che dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 111 primo comma della Costituzione, secondo cui la giurisdizione si attua mediante il "giusto processo" regolato dalla legge.


Dai convergenti principi del diritto europeo e della Costituzione italiana discende la necessità che il processo amministrativo debba assicurare, da un punto di vista funzionale e sostanziale, una tutela piena ed effettiva dei ricorrenti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Invero, il processo può dirsi giusto se offre una garanzia di efficienti forme di tutela della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dai ricorrenti.


La previsione di una condizione di proponibilità del ricorso per ottemperanza configura, tuttavia, un ingiustificato privilegio per la Pubblica Amministrazione inadempiente che si traduce, sul piano della tutela giurisdizionale, in una rilevante discriminazione tra situazioni soggettive sostanzialmente analoghe ed in un apprezzabile ostacolo processuale per il soddisfacimento del credito del cittadino.

Tar Liguria, ordinanza n. 1007/2016
Vedi anche:
La legge Pinto - Guida, testo della legge e Modelli
Approfondimenti vari sulla legge pinto

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