Per la Cassazione le testimonianze provano il nesso di causalità tra violazione dell'obbligo matrimoniale e intollerabilità della convivenza

di Lucia Izzo - La separazione va addebitata al marito fedifrago se il tradimento alla moglie è di pubblico dominio e se è dimostrato che tale violazione degli obblighi matrimoniali abbia determinato l'intollerabilità della convivenza.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 17317/2016 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso del marito fedifrago a cui era stata addebitata la separazione.


In sede di legittimità, quanto alla violazione dell'obbligo di fedeltà, l'uomo propone in sostanza una valutazione diversa e alternativa (dunque inammissibile) rispetto a quella assunta dal giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica.


Come valorizzato dalla Corte di merito le deposizioni delle sorelle della moglie non riferiscono solo circostanze de relato, come pretende il ricorrente, ma una di loro evidenzia che la relazione extra matrimoniale era di dominio pubblico e che aveva visto abbracci confidenziali tra suo cognato e una sua dipendente; l'altra, invece, riferisce di averlo visto una volta entrare nell'abitazione di tale persona e rimanervi dalle ore 23,30 fino all'una di notte, e di essere a conoscenza di un viaggio fatto dallo stesso con la dipendente. Vi sono quindi, secondo la Corte di Appello, indizi gravi, precisi, concordanti circa la violazione dell'obbligo di fedeltà.


Per l'addebito, ricordano gli Ermellini, è necessario che sussista rapporto di causalità tra la violazione dell'obbligo matrimoniale e l'intollerabilità della convivenza. È bensì vero, come afferma il ricorrente, che la violazione dell'obbligo di fedeltà non può considerarsi di per sé sola causa dell'intollerabilità della convivenza, e che è necessario fornire prova al riguardo.


Tuttavia, è proprio dall'istruttoria testimoniale che emerge palesemente tale nesso di causalità: a fine maggio 2015 la moglie aveva scoperto l'infedeltà del marito e aveva telefonato agitatissima ai genitori, come ha precisato il padre di lei; seguivano ulteriori riscontri della relazione extraconiugale e, ai primi di settembre, veniva presentato un ricorso di separazione consensuale e successivamente quello di separazione giudiziale


Inoltre, nessun riferimento viene fatto, neppure dal marito, ad un possibile deterioramento del rapporto coniugale, che sarebbe stato causa della relazione extraconiugale. Al "traditore" non resta che pagare le spese processuali.


Cass., VI sez. civ., ord. 17317/2016

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