Obblighi e responsabilità dei quali deve tenere conto chi decide di adottare un amico a quattro zampe
di Valeria Zeppilli - Sempre più italiani decidono di adottare un amico a quattro zampe. L'affetto e la compagnia che Fido riesce a regalare dopo il suo arrivo in famiglia, infatti, sono fonte di gioia e tenerezza.

Ma prima di aprire le porte di casa a un cane è bene essere consapevoli che a seguito di tale scelta si diviene titolari di una serie importante di doveri e responsabilità e che occorre avere bene in mente alcune regole fondamentali per divenire dei bravi padroni.

Registrazione

Innanzitutto, contestuale all'adozione di un cucciolo è la sua registrazione. Il nostro ordinamento, infatti, al fine di combattere il randagismo impone che tutti i cani siano inseriti nella cd. anagrafe canina del Comune di residenza del padrone.

A ciò, in particolare, si deve provvedere tramite un veterinario entro il secondo mese di vita dell'animale tramite l'inoculazione del microchip. Chi vi provvede con ritardo è soggetto al pagamento di sanzioni.

Vaccinazione

Non bisogna dimenticare, poi, di vaccinare il proprio cane per tutelare la salute sia dell'animale che di chi gli sta attorno.

Alcuni vaccini sono obbligatori, altri invece facoltativi.

L'obbligo, in particolare, sussiste sempre per i vaccini contro la parvovirosi, la leptospirosi, il cimurro, l'epatite infettiva e la tracheobronchite infettiva. In determinati casi si estende anche ad altre malattie.

La vaccinazione, da farsi nelle prime settimane di vita, va richiamata durante tutta la vita del cane.

Gestione del cane

Anche nella gestione quotidiana dell'amico a quattro zampe è opportuno seguire alcune fondamentali regole.

Innanzitutto, quando lo si porta a fare la tanto amata passeggiata è necessario utilizzare un guinzaglio lungo al massimo un metro e mezzo (del quale si può fare a meno solo nelle aree eventualmente dedicate dai Comuni ai cani) e provvedere a raccogliere gli escrementi. È inoltre obbligatorio portare con sé una museruola, da applicare in caso di rischio per l'incolumità delle persone o di altri animali o su richiesta delle autorità competenti.

Se poi si decide di trasportare il cane in auto, in generale lo si può fare a condizione che vi sia un unico animale nella medesima auto e che esso non crei pericolo o impedimento per la guida. Tuttavia, il trasporto di più animali domestici non è vietato, ma va fatto custodendo i "passeggeri speciali" in una gabbia o in un apposito contenitore o sistemandoli nel vano posteriore al posto di guida divisi da una rete o da altro mezzo idoneo.

Nel caso, infine, in cui si decida di affidare il cane ad altre persone, si deve avere la premura di controllare che tali persone siano in grado di gestirlo correttamente.

In generale, infatti, è necessario assicurarsi che il comportamento dell'amico a quattro zampe sia adeguato alle esigenze di convivenza con persone e animali (leggi, ad esempio: "La Cassazione detta le regole per i "bisogni" dei cani").

Responsabilità

Visti quali sono i doveri, vediamo ora in quali responsabilità può incorrere il proprietario di un cane.

La fonte normativa va individuata nell'articolo 2052 del codice civile, il quale regolamenta il danno cagionato da animali disponendo che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

Si tratta chiaramente di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, dalla quale può sfuggirsi solo nel caso in cui il danno cagionato dall'animale era imprevedibile e inevitabile (per approfondimenti leggi: "La responsabilità per il danno cagionato da animali").

Un altro genere responsabilità alla quale il proprietario di un cane rischia di incorrere è quella per il disturbo che Fido può arrecare ai vicini di casa con i propri latrati.

È chiaro che è impossibile impedire a un cane di abbaiare, se, però, nel fare ciò l'amico supera il limite della normale tollerabilità il suo proprietario potrebbe risponderne non solo in sede civile ma, quando ad essere disturbata è una serie indeterminata di persone, addirittura in sede penale.

Valeria Zeppilli

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: