Il Consiglio di Stato conferma che i trattamenti percepiti dai disabili non possono essere considerati reddito

di Marina Crisafi - Le indennità di accompagnamento e in genere i trattamenti assistenziali e previdenziali percepiti dai disabili non possono essere considerati reddito e dunque rilevare ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Lo ha deciso ieri in via definitiva il Consiglio di Stato, con tre sentenze gemelle (tra cui la n. 842/2016) confermando le altrettante pronunce del Tar Lazio e respingendo il ricorso del Governo.

L'esecutivo aveva impugnato infatti le decisioni del giudice amministrativo di primo grado che nel febbraio dello scorso anno aveva bocciato alcune norme del d.p.c.m. n. 159/2013, relativamente all'inclusione di pensioni, indennità di accompagnamento e risarcimenti nel computo dell'Isee.

Ma i giudici di palazzo Spada non hanno fatto altro che ribadire quanto affermato dal Tar. "Le indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie - si legge nella motivazione - servono non a remunerare alcunché né certo all'accumulo del patrimonio personale" bensì sono erogate al fine di compensare un'oggettiva ed ontologica "situazione di inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale".

Immediato il plauso dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (Anmil) che in una nota a firma del presidente Franco Bettoni afferma "è un giorno molto importante per il mondo delle persone con disabilità" che segna il prevalere del "buon senso e rispetto per quelle famiglie già vessate da situazioni di disagio economico e che, in un periodo di crisi che non sembra recedere, avrebbero pagato più di altri cittadini". Ricomprendere nell'Isee "i trattamenti indennitari percepiti dai disabili - avrebbe significato, spiega Bettoni - considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito, come se fosse un lavoro o un patrimonio, ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno alle categorie svantaggiate, ma una 'remunerazione' per lo stato di invalidità, peraltro in contrasto con l'art. 3 della Costituzione".

Con la pubblicazione della sentenza - conclude la nota dell'Anmil - "possiamo confermare a tutte le persone con disabilità che nella ormai prossima campagna fiscale le provvidenze economiche previste per la disabilità non possono e non devono essere conteggiate nell'Isee".


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