La Convenzione di Montreal si estende anche alla persona giuridica non passeggera ma utente poiché parte del contratto di trasporto

di Lucia Izzo - La Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale, in particolar modo gli artt. 19, 22 e 29, va interpretata nel senso che il datore di lavoro che ha concluso un contratto di trasporto internazionale con un vettore aereo per i suoi dipendenti in qualità di passeggeri, può ottenere il risarcimento del danno da ritardo dei voli effettuati come conseguenza delle spese supplementari che ha dovuto sostenere. 


Ciò è quanto emerge dalla sentenza 17 febbraio, causa C-429/14, resa dalla Corte di Giustizia UE (qui sotto allegata) a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dalla compagnia aerea lettone Air Baltic. 


Dalla suddetta compagnia, il servizio per le inchieste speciali della Repubblica di Lituania aveva acquistato alcuni biglietti aerei destinati al viaggio di due dei suoi agenti tra Vilnius (Lituania) e Baku (Azerbaigian), via Riga (Lettonia) e Mosca (Russia), ai fini di una missione professionale. 

Tuttavia, nonostante la prima parte del tragitto fosse andata bene, il volo decollato da Riga atterrava a Mosca con ritardo e i due agenti perdevano l'aereo per la terza tratta. 


Seppur la Air Baltic li ha avesse trasferiti su un altro volo, i due giungevano a Baku solo la mattina successiva al giorno previsto con un ritardo di oltre quattordici ore rispetto alla tabella di marcia.

La dilazione della loro missione professionale costringeva il servizio delle inchieste a pagare loro indennità giornaliere e contributi sociali supplementari, per un importo di circa 338 euro, portando il servizio a chiedere un risarcimento a concorrenza di tale importo alla Air Baltic, che rifiutava di dare esito favorevole alla domanda.


Dalla controversia successivamente scaturita, la compagnia, uscitane perdente sia in primo che in secondo grado dinnanzi ai giudici lituani, adiva per cassazione la Corte suprema di Lituania affermando che una persona giuridica, come il servizio delle inchieste, non fosse legittimata a far valere la responsabilità del vettore aereo prevista all'articolo 19 della Convenzione di Montreal, poichè tale responsabilità sarebbe valida soltanto nei confronti dei passeggeri stessi e non nei confronti di altre persone, a maggior ragione allorché queste ultime non siano persone fisiche e non possano, conseguentemente, essere considerate utenti.

Da parte sua, il servizio delle inchieste ha sostenuto che la responsabilità del vettore aereo prevista da detto articolo 19 sia valida nei confronti di una persona che, come tale servizio, è, da un lato, parte in un contratto di trasporto internazionale di passeggeri concluso con un vettore aereo e ha subìto un danno a causa di un ritardo, dall'altro.


Rilevato tale contrasto la Corte suprema della Lituania ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte se gli articoli 19, 22 e 29 della Convenzione di Montreal vadano intesi ed interpretati nel senso che un vettore aereo è responsabile nei confronti di terzi, tra cui il datore di lavoro dei passeggeri, persona giuridica con cui è stato concluso un contratto di trasporto internazionale di passeggeri, del danno derivante dal ritardo di un volo, a causa del quale il ricorrente (datore di lavoro) ha sostenuto spese supplementari connesse al ritardo.


I giudici evidenziano che Convenzione di Montreal si applica a ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso (Capo I, art. 1); il trasporto effettuato da più vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un'unica operazione indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di più contratti


Secondo l'art. 19, il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Inoltre, nel trasporto di persone, "in caso di danno da ritardo la responsabilità del vettore  si ritiene limitata alla somma di euro 4.150 quali diritti speciali di prelievo per passeggero" (art. 22); l'azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio.


Per i giudici europei la Convenzione di Montreal va interpretata nel senso che l'onere riarcitorio del vettore, derivante da ritardo dei voli, si estende anche al datore di lavoro di persone trasportate in qualità di passeggeri, come quello di cui trattasi nel procedimento principale.


L'art. 19, infatti, descrive il danno risarcibile in caso di ritardo in base al suo fatto generatore, ma non precisa per contro affatto la persona alla quale tale danno può essere stato causato.

Per dirimere la matassa interpretativa occorre far riferimento all'art. 1 della Convenzione stessa, che sottolinea l'importanza di garantire la tutela degli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale: la nozione di "utente", tuttavia, non è necessariamente sovrapponibile a quella di "passeggero", ma comprende, secondo i casi, persone che non vengono esse stesse trasportate e non sono pertanto passeggeri.


Quindi, anche se manca il riferimento a persone fanno trasportare dal vettore internazionale i propri dipendenti quali passeggeri, non può ritenersi che la normativa escluda tali persone e i danni che queste ultime rischiano di subire a tale titolo.

Pertanto, l'articolo 19 della Convenzione di Montreal va interpretato, tenuto conto del suo tenore letterale e del contesto in cui è inserito, nonché dell'obiettivo di tutela degli interessi degli utenti, nel senso che esso è applicabile anche al danno subìto dalla persona che, nella sua qualità di datore di lavoro, ha concluso con un vettore aereo il contratto di trasporto internazionale diretto a far trasportare passeggeri che sono suoi dipendenti.


Ai vettori aerei viene tuttavia garantito che la loro responsabilità non possa essere impegnata oltre il limite "per passeggero" fissato dalla normativa, poiché il risarcimento accordato a tali persone non può, in nessun caso, superare il cumulo di tutti i risarcimenti che potrebbero essere concessi a tutti i passeggeri interessati, qualora questi ultimi agissero individualmente.


Per la Corte di Giustizia, inoltre, il datore può adire i propri Tribunali sussumendo la lite sotto la legge interna al proprio paese, essendo tale facoltà prevista espressamente dall'art. 33.


C.G.U.E, sentenza 17 febbraio, causa C-429/14

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