In allegato, una sintesi delle peculiari modifiche costituzionali delle autonomie locali

di Roberto Paternico'. E' stato approvato alla Camera dei Deputati il disegno di legge di riforma costituzionale (C. 2613-B), già approvato dal Senato il 13 ottobre 2015 e che ora torna allo stesso per la seconda deliberazione. 

Il Senato diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali (95 senatori) rappresentativi delle istituzioni territoriali e 5 senatori di durata settennale a nomina presidenziale con l'aggiunta degli ex Presidenti della Repubblica. 

Viene, in particolare modo, modificato il Titolo V della seconda parte seconda della Costituzione, con l'eliminazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni e sopprimendo ogni riferimento costituzionale alle Province, quai enti dotati di funzioni amministrative proprie. S'introduce l'Ente di Area vasta i cui profili ordinamentali saranno definiti  dalla legge statale e le ulteriori disposizioni dalla legge regionale.

La nuova potestà legislativa esclusiva dello Stato, ex art.117 Cost.

"a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; 

b) immigrazione;


c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;


d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;


e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale; 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare; 

n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; 

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale; 

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero; 

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; 

s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; 

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione; 

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; 

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; 

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale." 

Vengono specificate le competenze legislative regionali,con l'introduzione della c.d. "clausola di supremazia", per cui la legge statale - su proposta del Governo - può intervenire in materie di spettanza regionale quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale. 

La potestà regolamentare dello Stato e delle Regioni sarà attuata secondo le rispettive competenze legislative e si stabilisce che le risorse di cui dispongono gli enti territoriali "assicurano" il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite. 

Viene, quindi, modificato l'art. 116 della Costituzione, il c.d. regionalismo differenziato: 

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata."

Le modifiche introdotte non si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, salvo specifiche disposizioni disposte con l'applicazione dell'art. 116 della Costituzione

Con la modifica dell'art.118 Cost. le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori e con quella dell'art.119 Cost. l'autonomia fiscale degli enti territoriali può essere esercitata in armonia con la Costituzione e per quanto disposto dalla legge dello Stato a fini di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'art.122, primo comma, Cost. pone un limite agli emolumenti dei componenti degli organi regionali e l'art. 126 Cost. prevede lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta con decreto motivato del Presidente della Repubblica e previo parere del Senato della Repubblica. Si attende, ora, l'ultimo passaggio.

In allegato, le slide parlamentari.



Dott.Roberto Paternico'

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Rubrica Diritto ed Economia



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