Accolto il ricorso della Regione e riconosciuto l'effetto sanante della delibera della giunta regionale

di Lucia Izzo - L'autorizzazione a stare in giudizio emessa dall'organo collegiale competente, che è necessaria affinché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla legitimatio ad processum, ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente medesimo a mezzo dell'organo che lo rappresenta. 

Pertanto, tale autorizzazione può intervenire ed essere prodotta anche nel corso del giudizio e, quindi, anche dopo che sia scaduto il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo.


Lo precisa la prima sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza 18571/15 (qui sotto allegata) stante il ricorso della Regione Puglia contro la sentenza del Tribunale di Brindisi che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'ente. 


La Regione Puglia, veniva infatti ingiunta dal Giudice di Pace di Oria al pagamento di una somma a favore di un agricoltore come indennizzo per i danni da siccità subiti da costui nell'annata agraria 1989-90.

Ad avviso del Tribunale, la Regione aveva depositato in giudizio copia autentica della deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio, nella quale, tuttavia, non risultava il nominativo dell'appellato, sicché la predetta autorizzazione doveva ritenersi inesistente con conseguente mancanza della capacità processuale dell'ente.


Di diverso avviso i giudici della Suprema Corte che accolgono le doglianze dell'Ente.

Per gli Ermellini, il Tribunale ha mancato di rilevare che agli atti di causa era stata depositata una valida delibera della Giunta regionale che aveva ratificato la nomina del difensore e la proposizione dell'impugnazione della sentenza

È consolidato il principio secondo cui l'autorizzazione a stare in giudizio può validamente intervenire anche in corso di causa, anche dopo la scadenza del termine per opporsi al decreto ingiuntivo


Per tali motivi, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione. 

Cass., I sez. civile, sent. 18571/2015

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