Il diritto alla bigenitorialità può essere derogato solo se c'è il rischio di compromissione del percorso educativo del figlio

di Marina Crisafi - Se uno dei due genitori è aggressivo e impulsivo non vi è ragione di derogare all'affido condiviso. Il diritto alla bigenitorialità, infatti, può venire meno soltanto se si dimostra un'effettiva e manifesta carenza o inidoneità di uno dei due genitori, tale da arrecare pregiudizio al preminente interesse del minore. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, con la recente sentenza

n. 931/2015, pronunciandosi su una vicenda di separazione giudiziale e affidando il figlio minore ad entrambi i genitori nonostante la documentata aggressività del padre, provata anche dalla perizia della CTU che ne consigliava un percorso terapeutico. I giudici capitolini hanno ricordato che la regola di cui all'art. 337-ter c.c. prevede l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di ambedue i genitori e la condivisione delle decisioni di maggiore importanza. Regola alla quale si può derogare con l'affidamento esclusivo soltanto se quello condiviso risulti contrario all'interesse preminente del minore, sulla base di una valutazione che, in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative, è rimessa alla decisione del giudice del merito da adottarsi con provvedimento motivato. In altre parole, affinchè possa derogarsi alla disposizione di legge, occorre che risulti, nei confronti di uno dei due genitori, una "condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore", come ad esempio, la lontananza del genitore dal figlio o il suo disinteresse per le esigenze di cura, istruzione ed educazione. L'esclusione dal modello legale prioritario di affidamento condiviso
, in sostanza, deve risultare sorretta da una motivazione, non solo sotto il profilo "positivo", della idoneità del genitore affidatario, ma anche sotto quello "negativo", della sua inidoneità educativa tale da escludere il pari esercizio della responsabilità genitoriale in quanto non rispondente all'interesse del figlio.

Nel caso di specie, quindi, hanno concluso i giudici romani, non sono ostativi all'applicazione del regime legale dell'affido condiviso

del figlio a entrambi i genitori, gli elementi emersi dall'istruttoria, relativamente all'aggressività o impulsività del padre, in quanto non risulta che abbiano creato difficoltà o problematiche attinenti la crescita e l'educazione del minore.


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