La Cassazione ricorda che il giudizio sulla proporzionalità della sanzione disciplinare è riservato ai giudici di merito

E' legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta di far installare un applicativo sul computer in sua dotazione

E' quanto emerge da una sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione (la n. 14302/2015) in cui i giudici di Piazza Cavour si sono occupati del caso di una dipendente che aveva impedito più volte al tecnico informatico incaricato dal datore di lavoro, di installare il software necessario per lavorare on line.

Nel corso del giudizio di merito era stato dato rilievo anche all'atteggiamento offensivo e derisorio tenuto nei confronti di una superiore.

La Corte d'Appello che aveva a sua volte confermato una statuizione del giudice di primo grado, aveva ritenuto che la sanzione del licenziamento fosse proporzionata alla gravità di tali atti di insubordinazione

Il caso finiva in Cassazione dove gli Ermellini però non sono entrati nel merito limitandosi ad affermare che il rifiuto della lavoratrice di far intervenire il tecnico insieme alla successiva discussione con il superiore sono "fatti accertati così come riferiti dal giudice dell'appello e, in presenza di tale compiuta ricostruzione dei fatti, non è possibile una rivisitazione in questa sede". 

Né appare possibile una diversa valutazione sulla proporzionalità della sanzione dato che si tratta di una valutazione di fatto riservata al giudice del merito "che può essere vagliata in sede di legittimità solo in

presenza di una motivazione non completa o illogica".

Qui sotto in allegato il testo della sentenza.

Cassazione Civile, testo sentenza 14302/2015

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