Il vizio dell'atto inviato via posta viene sanato con il raggiungimento dello scopo, se il cancelliere appone il visto "depositato"

di Marina Crisafi - La costituzione in giudizio inviata a mezzo posta è nulla, ma il vizio è sanabile con il raggiungimento dello scopo, ossia con l'apposizione del visto "depositato" da parte della cancelleria del giudice. Ad affermarlo è la Cassazione, con la sentenza n. 12509 depositata ieri, accogliendo il ricorso del Ministero dell'Interno in un giudizio con un messo notificatore e disattendendo le pronunce di merito opposte.

In primo grado, infatti, il giudice di pace di Biella aveva liquidato al messo oltre mille euro in accoglimento della domanda di rimborso per l'attività espletata nella notifica dei certificati elettorali per le elezioni europee del 1999 e considerata irrituale, poiché effettuata a mezzo posta, la costituzione in giudizio del Viminale, dichiarato quindi contumace.

La decisione veniva confermata anche in appello, poiché il tribunale dichiarava la costituzione

del Ministero come "giuridicamente inesistente", non assumendo alcun rilievo l'apposizione da parte del cancelliere del visto "depositato", in luogo del timbro "pervenuto in cancelleria". Un'interpretazione diversa, affermava il Tribunale, non solo sarebbe stata in radicale contrasto con l'art. 319 c.p.c. e con il principio generale relativo al deposito degli atti processuali, ma non sarebbe neanche stata concepibile in virtù della possibilità della costituzione in giudizio a mezzo posta, introdotta (a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n. 520/2002 e n. 98/2004) soltanto per il giudizio tributario e per l'opposizione a sanzioni amministrative, a motivo delle loro specifiche peculiarità.

Ma per gli Ermellini, il fine giustifica i mezzi.

È vero che l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria realizza un deposito irrituale, hanno affermato infatti da piazza Cavour, ma trattandosi di "un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non deve necessariamente essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius - l'atto può ben essere - idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, c.p.c.". Sanatoria che, comunque, specificano i giudici della prima sezione, scatta dalla data della ricezione dell'atto da parte della cancelleria (e dunque dall'apposizione dell'attestazione del cancelliere) e mai da quella della spedizione. Per cui, ricorso accolto e sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Potenza. 


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