La disciplina di cui all'articolo 2052 del Codice civile sulla responsabilità per il danno cagionato da animali
di Giovanna Molteni - La responsabilità per il danno cagionato da animali trova la propria disciplina nell'articolo 2052 del Codice civile ai sensi del quale il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Responsabilità per danno da animali: il nesso di causalità

Perché vi sia responsabilità deve sussistere un nesso di causalità tra il fatto dell'animale e l'evento dannoso, deve essere accertato un rapporto di proprietà o di utenza dell'animale in capo al convenuto, il quale può liberarsi soltanto dando prova del caso fortuito.

I presupposti della responsabilità per danno da animali

La responsabilità sancita dall'articolo in esame ricorre, pertanto, tutte le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, dal fatto proprio dell'animale secundum o contra naturam, per tale intendendosi qualsiasi atto o moto dell'animale quod sensu caret, che dipenda dalla natura dell'animale medesimo e prescinda dall'agire dell'uomo.
Per uso deve intendersi la piena disponibilità dell'animale diretta all'utilizzo dello stesso secondo la sua natura e la sua destinazione economico-sociale.
L'affidamento dell'animale -per ragioni di custodia, di cura, di governo o di mantenimento- non vale a trasferire il diritto di uso dell'animale e non è idoneo a gravare il terzo della responsabilità per i danni cagionati dall'animale stesso. È, invece, esclusa la responsabilità del proprietario in tutti i casi in cui il danno sia cagionato mentre l'animale sia utilizzato da altri e con il consenso del proprietario per la realizzazione di un interesse autonomo, ancorché diverso da quello che il proprietario avrebbe tratto o di fatto traeva.

La natura della responsabilità per danno da animali

Si discute sulla natura della responsabilità ex articolo 2052 c.c. In particolare, ci si chiede se la responsabilità discenda dalla mancata adozione della diligenza normalmente richiesta in relazione alla natura dell'animale o se la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale costituisca la contropartita dei vantaggi connessi all'uso dell'animale, in applicazione del cosiddetto principio dell'utilità e del rischio. Secondo la tesi oggi maggioritaria la responsabilità di cui si discute configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, costituendo espressione del prinicpio ubi commoda, ibi et incommoda.

Responsabilità per danno da animali: la prova liberatoria

Per andare esente da responsabilità, il proprietario (o l'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno deve fornire la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito, ossia dall'intervento di un fattore esterno che deve presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.
All'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo. Il convenuto deve invece fornire la prova del caso fortuito -che può consistere anche nel fatto del terzo o nella colpa del danneggiato-; deve, cioè, provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale.

Giovanna Molteni

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