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            4) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

 

 

 

* Art. 161 bis (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione)

 

Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli artt. 571 e 580 del codice.

 

 

 

* Art. 169 bis (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione)

 

Con il decreto di cui all’articolo 179 bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.

 

 

 

*Art. 169 ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)

 

Nelle comunicazioni previste dall’articolo 179 ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.

 

 

 

[ABROGATO ]*[ Art. 173 (Pubblicità dell’istanza di assegnazione o di vendita)

 

Dell’istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere a norma dell’art. 490 del codice almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per pronunciare sull’istanza stessa.]

 

 

 

*Art. 173 bis (Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto) ...

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