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MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE

 

DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

 

 

 

Art. 70 ter (Notificazione della comparsa di risposta)

 

La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo 163, terzo comma, numero 7, del codice, l’invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell’attore la comparsa di risposta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell’articolo 163-bis del codice.

 

Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

 

 

 

Art. 103 (Termine per l’intimazione al testimone)

 

L’intimazione di cui all’art. 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell’udienza in cui sono chiamati a comparire.

 

Con l’autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi di urgenza.

 

L’intimazione a cura del difensore contiene:

 

            1) l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

 

            2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

 

            3) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

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