193. Gli importi relativi alle spese per le progressioni allinterno di
ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei
pertinenti fondi e sono portati, in ragione danno, in detrazione dai fondi
stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio
di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione
dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti
importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi
medesimi.
194. A decorrere dal 1º gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini
del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi
di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni
in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.
195. I risparmi derivanti dallapplicazione dei commi da 189 a 197
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e
concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento
dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare
i fondi negli anni successivi.
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