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2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per lanno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui allarticolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, allarticolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
190. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.
191. Lammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dellanno 2004.
192. A decorrere dal 1º gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa. ... |
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