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dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dallarticolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui allarticolo 88».
546. Il comma 11 dellarticolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «11. Oltre a quanto previsto dallarticolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dellautore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone lautorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nellesecuzione della sanzione accessoria».
547. Per le violazioni di cui allarticolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse. ... |
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