|
| Home | Notizie giuridiche | Notizie di attualità | Notizie ultima ora | |
|
|
novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dellufficio regionale dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. 9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».
545. Il comma 10 dellarticolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «10. Se lautore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dellarticolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dellarticolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dellarticolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate ... |
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Successiva
Prima pagina di
questa legge