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nel rispetto dellimporto finanziario fissato dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo, con lobiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta dellAIFA, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dellAgenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi accordi di programma che prevedono in particolare lattribuzione temporanea del «premio di prezzo» (premium price).
314. Gli accordi di programma di cui al comma 313 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui lItalia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei ... |
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