La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 9940/2007) ha stabilito che l'uso del telefonino in auto è vietato anche al medico che deve rispondere alla chiamata urgente di un paziente.
I Giudici di Piazza Cavour di fronte alla giustificazione addotta dal medico che aveva dichiarato per l'appunto di aver risposto a una telefonata urgente, hanno precisato che "quand'anche veridica, sarebbe comunque manifestamente inidonea ad integrare gli estremi di cui all'art. 54 C.P. (al quale deve farsi riferimento, atteso l'implicito richiamo operato dall'art. 4 co. 1 L. 689/81), non essendo all'evidenza configurabili l'immediatezza dell'esigenza di evitare a sé o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona e, soprattutto, l'inevitabilità della condotta contraria al precetto sanzionato, posto che alla, pur urgente chiamata, il sanitario avrebbe potuto dare riscontro non durante la guida, con pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, ma dopo aver opportunamente arrestato la marcia in posizione tale da non impegnare la circolazione stradale". Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un Comune avverso la decisione del Giudice di Pace
che aveva annullato la multa inflitta ad un medico per aver utilizzato il cellulare durante la guida.
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