Le diverse qualificazioni delle obbligazioni pecuniarie non sono puramente teoriche o dottrinarie. Ecco un parallelismo tra debiti di valuta/valore e liquidi/illiquidi

Le obbligazioni pecuniarie

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Un'obbligazione avente ad oggetto la prestazione di dare una somma di denaro è detta pecuniaria. Ai sensi dell'art. 1277 c.c., le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento. La citata disposizione normativa prevede anche il c.d. principio nominalistico, ovvero l'obbligazione pecuniaria si estingue al valore nominale della moneta.

Il che significa che il debitore si libera pagando l'importo originariamente dovuto al momento in cui è sorta l'obbligazione e a prescindere dal fatto che, nel lasso di tempo trascorso tra la nascita dell'obbligazione e il suo adempimento, sia mutato il potere d'acquisto del denaro. Il principio nominalistico si applica alle obbligazioni che, ab origine, hanno ad oggetto una somma di denaro determinata, i c.d. debiti di valuta. Il principio nominalistico non si applica invece ai debiti di valore, per i quali invece non c'è una somma di denaro determinata "a monte". Sul punto è utile richiamare una ormai consolidata pronuncia della Cassazione secondo la quale " le obbligazioni di valore si qualificano tali allorché l'oggetto diretto e originario della prestazione consista in una cosa diversa dal danaro, rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto - un tipico esempio di obbligazioni di valore sono quelle che hanno ad oggetto il risarcimento danno derivante da atto illecito, poiché la moneta che lo quantifica dev'essere riportata al valore reale ed attuale del danno - mentre sono di valuta le obbligazioni aventi fin dall'origine ad oggetto una somma di denaro, a nulla rilevando l'eventuale indeterminatezza della prestazione pecuniaria, suscettibile di esatta quantificazione solo all'esito dell'operazione di liquidazione" (Cass. Civ. Sez. I, 20-01-1995, n. 634).

La distinzione tra obbligazioni portabili e obbligazioni chiedibili

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Accanto alla tradizionale classificazione debiti di valuta/debiti di valore, vi è un'ulteriore classificazione delle obbligazioni pecuniarie, da non tralasciare. Esse possono distinguersi in obbligazioni portabili e obbligazioni chiedibili. Tale qualificazione non è fine a sé stessa ma rileva sotto il profilo del regime giuridico applicabile, sia sostanziale che processuale. Ne conseguono quindi una serie di conseguenze applicative: - l'individuazione del foro competente (art. 20 c.p.c.); la messa in mora automatica al momento della scadenza del termine di adempimento, che scatta solo per le obbligazioni portabili (art 1219 c.c.). Ai sensi dell'art 1219 c. 2 n. 3 c.c., non è necessaria la costituzione

in mora mediante intimazione o richiesta per iscritto (c.d. mora ex persona) soltanto per le obbligazioni portabili da adempiere presso il domicilio del creditore. In riferimento all'individuazione del foro territorialmente competente, il codice di rito ex art. 20 c.p.c. indica, per le cause relative a diritti di obbligazione, il foro facoltativo: "per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta (forum contractus) o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (forum destinatae solutionis)". Precisamente, il codice di rito offre al creditore, nell'ambito dei fori alternativi presso cui instaurare la propria pretesa giudiziale, la facoltà di scegliere il foro del luogo nel quale eseguirsi l'obbligazione: il c.d. forum destinatae solutionis. Per individuare il luogo dell'adempimento, si rende necessario un coordinamento sistematico tra l'art. 20 c.p.c e l'art. 1182 c.c.. Secondo il primo comma della summenzionata norma, se il luogo dell'adempimento non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si farà riferimento agli ulteriori criteri dettati dall'art. 1182 c.c. In particolare il 3° comma della disposizione citata sancisce che l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza - la norma de qua si riferisce alle obbligazioni portabili. In riferimento al concetto di "portabilità", la giurisprudenza tradizionale e maggioritaria ritiene che coincida con il concetto di liquidità. Infatti ciò è quanto ribadito dalle Sezioni Unite di Cassazione, Sentenza n. 17989/2016, secondo la quale le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art 1182 comma 3 c.c. sono esclusivamente quelle liquide. Le obbligazioni sono liquide quando il titolo ne determina l'ammontare ovvero indichi criteri determinativi non discrezionali per determinarlo (ad esempio, quando l'ammontare possa essere quantificato sulla base di un semplice calcolo aritmetico). Le restanti obbligazioni - quelle "illiquide"- sono le c.d. obbligazioni chiedibili che, a norma dell'art 1182 comma 4 c.c., devono essere eseguite presso il domicilio del debitore.

Parallelismo tra le categorie liquidità/illiquidità e debiti di valuta/di valore

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Le diverse classificazioni delle obbligazioni non sono meramente dottrinarie e anzi, frequentemente in ambito giurisprudenziale vi è una commistione e intersecazione tra la categoria dei debiti di valuta/valore e quella dei debiti liquidi/illiquidi. In particolare, secondo la giurisprudenza, l'art. 1182 co. 3 c.c. si riferirebbe soltanto ai debiti di valuta (liquidi), aventi sin dall'origine quale contenuto la consegna di una somma di denaro, mentre ai debiti di valore (illiquidi), che hanno ab origine una diversa prestazione, si applicherebbe l'art. 1182 comma 4 c.c. La questione non è di poco conto, dal momento che incide sull'individuazione del luogo dell'adempimento e, conseguentemente, ai sensi dell' art 20 c.p.c. sull'individuazione del foro facoltativo: il forum destinatae solutionis (si tenga a mente che quest'ultimo corrisponde appunto a quello in cui deve eseguirsi l'obbligazione). Per meglio chiarire la tematica, la quale si prospetta molto articolata, soccorre una recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 19 aprile 2018, n. 9632 riguardante l'ipotesi di risarcimento danno da sinistro stradale. Nell'ipotesi di specie il ricorrente censurava l'errata applicazione dell'art. 1182 co. 4 c.c., adducendo invece che, nel caso di specie, dovesse essere applicato l'art. 1182 co. 3 c.c. Dal canto suo, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui nelle obbligazioni da atto illecito ricorre l'ipotesi di debito di valore, per cui l'adempimento va effettuato al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza, giusta le previsioni dell'articolo 1182 c.c., comma 4 (Sez. 3, Sentenza n. 4057 del 07/04/1995). Gli Ermellini hanno chiarito che affinché sia applicabile la disposizione dell'articolo 1182 c.c., comma 3, è necessario che "le obbligazioni abbiano ad oggetto somme di denaro fin dall'origine (debito di valuta) per cui l'ammontare della prestazione pecuniaria è precisamente determinato fin dall'origine. La disposizione non è applicabile ai debiti di valore che non hanno quale oggetto una somma di denaro liquida o agevolmente liquidabile, ma l'equivalente del controvalore in denaro di un determinato bene -il denaro è un bene che subentra successivamente e funge unicamente da strumento di quantificazione del valore di un 'altro bene'. Così la norma non è applicabile alle obbligazioni derivanti da fatto illecito, le quali tendono a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato e, perciò, hanno per oggetto o la reintegrazione in forma specifica o quella per equivalente, che rappresenta una prestazione mediata e secondaria, ed è un tipico debito di valore" (Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 19 aprile 2018, n. 9632). Sulla base di tali considerazioni, l'art 1182 co 3 c.c. non è applicabile all'ipotesi de qua, trattandosi di obbligazione da risarcimento del danno, derivante da sinistro stradale "salvo il caso in cui risarcimento sia stato convenzionalmente determinato in una somma di denaro liquidata in base a criteri predeterminati (Sez. 3, Sentenza n. 22326 del 24/10/2007)". Da ultimo, è bene chiarire che la nozione di debiti di valuta è molto ampia. Sono qualificati debiti di valuta i debiti aventi ad oggetto non solo una somma di denaro determinata ma anche determinabile, estendendo tale categoria anche ai casi in cui siano necessarie ulteriori operazioni di liquidazione per giungere a una somma certa, purché l'obbligazione sia stata concepita 'ab origine' come avente per oggetto una somma di denaro. Anche questo ultimo punto è ribadito dalla Cassazione nella sentenza summenzionata, secondo la quale "l'articolo 1182 c.c., comma 3, si riferisce solo ai crediti derivanti da titolo giudiziario convenzionale che abbiano ad oggetto, sin dall'origine ed in via esclusiva, una somma di denaro e che siano liquidi ed esigibili, dovendo diversamente trovare applicazione il comma 4 della disposizione, ove non soccorra uno dei criteri indicati dell'articolo 1182 c.c., comma 1. Ai fini del comma 3 di tale disposizione sono considerati liquidi ed esigibili anche i debiti il cui ammontare o il cui termine di scadenza, pur non espressamente determinati dal titolo, siano comunque determinabili attraverso operazioni di mero calcolo aritmetico o comunque sulla base di criteri certi e prestabiliti dal titolo stesso o desumibili dalla legge" (Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 19 aprile 2018, n. 9632).

Dott.ssa Antonia De Santis

email: antonia.desantis90@gmail.com


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