La Corte dichiara inammissibile il ricorso redatto con la tecnica dell'assemblaggio, che si limita a riprodurre una serie di documenti

di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 8035/2020 (sotto allegata) la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso avanzato dal ricorrente perché redatto con la tecnica dell'assemblaggio, ovvero limitandosi alla mera riproduzione grafica di atti processuali come i verbali d'udienza. Questa tecnica viola l'art. 366, co. 1, n. 3) c.p.c perché realizza una esposizione non sommaria dei fatti e maschera i dati effettivamente rilevanti.

Impugnazione intimazioni di pagamento

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Un contribuente conviene in giudizio una società di riscossione impugnando tre intimazioni di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, ma il G.d.P dichiara il ricorso inammissibile. A questo punto il soccombente ricorre in sede di appello, ma anche in questo caso il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Il ricorso in Cassazione

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Il contribuente ricorre in Cassazione, che accogliendo le richieste del consigliere relatore, effettua la trattazione in Camera di Consiglio non partecipata.

Inammissibile il ricorso fatto con le "pezze"

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La Cassazione con ordinanza n. 8035/2020 dichiara il ricorso inammissibile violazione dei principi di redazione.

Il ricorso è carente nell'esposizione, non è specifico sulle ragioni dell'impugnazione e manca della illustrazione della decisione. Esso non consente alla Corte di avere una cognizione chiara e completa dei fatti, da cui è scaturita la controversia.

Esso non indica neppure sommariamente le reciproche pretese delle parti, i presupposti di fatto e di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese, lo svolgersi del procedimento, le argomentazioni su cui si fonda la sentenza di primo grado, le difese svolte in appello dalle parti e il tenore della sentenza impugnata.

Scarsamente chiari anche i motivi esposti, visto che non vengono indicate le norme che si assumono violate. Il motivo del ricorso in Cassazione deve essere necessariamente specifico visto che la trattazione si conclude nel corso dell'udienza di discussione e non sono previste allegazioni ulteriori.

Le uniche norme indicate e che si assumono violate non sono coerenti con le ragioni delle doglianze esposte, inoltre dai motivi non è possibile comprendere quali sarebbero le violazioni di legge denunciate, anche perché si limita a mere contestazioni in fatto, riservate al giudice di merito.

Il ricorso omette inoltre di indicare in modo diretto o indiretto il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti ai fini della decisione. Tre motivi poi sono redatti "con la tecnica del c.d. "assemblaggio", ossia mediante la mera riproduzione grafica di atti processuali (verosimilmente, verbali in udienza), peraltro manoscritti e pressoché illeggibili." Questa tecnica di redazione viola l'art. 366 c.p.p perché la stesura effettuata tramite la mera integrale riproduzione degli atti realizza un'esposizione non sommaria e maschera gli elementi rilevanti.

Le note prodotte in base all'art. 380 c.p.c non riescono a colmare la scarsa chiarezza dei motivi del ricorso, poiché non si può correggere un vizio di ammissibilità mediante un'integrazione successiva.

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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 8035/2020

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