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Inammissibilità del ricorso in Cassazione

Guida di procedura civile

Il filtro di ammissibilità in Cassazione è affidato a un'apposita sezione della Corte, che verifica se ricorrono i casi di inammissibilità del ricorso

Il ricorso per cassazione, pur nel rispetto delle previsioni dettate in via generale dall'articolo 360 del codice di procedura civile, può talvolta essere reputato inammissibile.

Più nel dettaglio, i casi di inammissibilità del ricorso in cassazione sono previsti dall'articolo 360-bis del codice di rito, introdotto con la riforma di cui alla legge numero 69 del 18 giugno 2009, con l'evidente intento di risolvere l'annosa questione del sovraccarico di lavoro della Corte.

Casi di inammissibilità del ricorso in cassazione

Innanzitutto si tratta dell'ipotesi in cui il provvedimento impugnato abbia deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offra elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

Si tratta, poi, dell'ipotesi in cui la censura relativa alla violazione dei principi del giusto processo risulti manifestamente infondata.

Si parla di un vero e proprio filtro di ammissibilità, il cui esame è affidato ad un'apposita sezione della Corte di cassazione.

Inammissibilità del ricorso in Cassazione: le critiche

La formulazione delle ipotesi di inammissibilità del ricorso, tuttavia, ha sollevato vivaci critiche in dottrina.

Esse hanno riguardato, soprattutto, la presunta illegittimità costituzionale dell'articolo 360-bis del codice di rito.

Secondo alcuni studiosi, infatti, tale articolo, intervenendo sull'ammissibilità del ricorso per cassazione, si porrebbe in contrasto con il diritto costituzionalmente garantito di ricorrere dinanzi a tale organo contro ogni sentenza sospettata di violazione di legge (art. 111 Cost.).

Si tratta, tuttavia, di una posizione che non ha attecchito troppo nel mondo dottrinale e giurisprudenziale, in quanto considerata dai più eccessivamente a favore dello ius constituzionis in danno dello ius litigatoris.

Le precedenti ipotesi di inammissibilità del ricorso in cassazione

Si segnala, in ogni caso, che l'articolo 360-bis del codice di rito si inserisce nel solco lasciato aperto dall'articolo 366-bis, che, invece, nel 2009 è stato abrogato.

Tale norma prevedeva alcuni requisiti da rispettare, nell'illustrazione dei motivi, a pena di inammissibilità.

In caso di motivazione omessa, contraddittoria o insufficiente (sostituita oggi dall'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio) era necessario indicare chiaramente il fatto controverso alla base di essa o le ragioni per le quali la stessa era inidonea a giustificare la decisione.

In tutti gli altri casi, era necessario concludere l'illustrazione dei motivi con la formulazione di un quesito di diritto.

Aggiornamento: novembre 2019 

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