Per la Cassazione, escluso il reato per il marito fallito che non versa l'assegno all'ex coniuge

di Marina Crisafi - Se il marito è fallito, l'ex rimane senza assegno. Può essere esclusa, infatti, la condanna del marito che non versa l'assegno di mantenimento all'ex moglie nel caso sia stato dichiarato fallito. Lo ha dichiarato la Cassazione, (sentenza n. 50295/2016 depositata ieri e qui sotto allegata) annullando con rinvio la sentenza di condanna della corte d'appello a carico di un imprenditore, padre e marito, per il mancato versamento degli assegni in favore dei figli minori e della ex moglie.

Nella vicenda, l'uomo veniva condannato per violazione dell'art. 570 c.p. per aver violato l'impegno, assunto in sede di separazione consensuale, a versare l'importo complessivo di 1.250 euro per il mantenimento della famiglia. L'imprenditore in realtà aveva regolarmente ottemperato all'obbligo per alcuni anni, ma nel frattempo la sua situazione debitoria era precipitata e veniva dichiarato fallito. Così l'uomo si rendeva totalmente inadempiente per alcuni anni e solo successivamente, riuscendo a reperire una nuova ma meno remunerativa attività ricominciava a versare una parte della somma dovuta.

Per i giudici di piazza Cavour, l'uomo ha in parte ragione, giacché la corte di merito ha erroneamente trascurato la condizione di difficoltà dello stesso che invece doveva essere necessariamente oggetto di valutazione.

Inoltre, proseguono gli Ermellini, "lo stato di bisogno degli aventi diritto al versamento dell'assegno di mantenimento è presunto - solo - con riferimento ai figli minori" e non già riguardo al coniuge, poiché rispetto a tale obbligo, "al fine di pervenire all'accertamento di responsabilità era necessario dimostrare che il mancato versamento avesse generato lo stato di bisogno del creditore".

Argomento che, nel caso esaminato, non è stato affrontato e sul quale invece il giudice di merito avrebbe dovuto specificamente confrontarsi. Per la sesta sezione penale, dunque, si impone un appello-bis.

Cassazione, sentenza n. 50295/2016

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