Per la Cassazione in caso di separazione, la detrazione spese per i figli spetta a chi versa l'assegno, a meno che l'altro non dimostri di aver partecipato attivamente al mantenimento dei minori

di Lucia Izzo - Le detrazioni per i carichi familiari spettano solo a chi versa l'assegno di mantenimento in favore dei figli. Il genitore che vive con la prole, invece, potrà accedere alle agevolazioni fiscali solo dimostrando di aver partecipato effettivamente al mantenimento dei minori come previsto dall'accordo di separazione.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quinta sezione civile, nella sentenza n. 18392/2018 (qui sotto allegata) a seguito del ricorso di un uomo che aveva chiesto di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento con la quale era stata recuperata la metà delle detrazioni di imposta per carichi familiari per l'anno 2004.


In particolare, il contribuente evidenziava che, a seguito della separazione consensuale dalla moglie, era tenuto a corrispondere in via esclusiva un assegno all'ex coniuge per il mantenimento dei figli e, dunque, solo lui avrebbe avuto diritto alla detrazione prevista dalla legge.


Invece, poiché anche la donna aveva chiesto di godere della metà della detrazione, l'Agenzia delle Entrate l'aveva a lei concessa considerato che il provvedimento del Tribunale aveva posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenimento dei figli, anche se la ex non era tenuto al versamento diretto di un assegno per il semplice fatto che i figli erano con lei conviventi.


Una ricostruzione che non viene condivisa dai giudici di Cassazione posto che la Commissione tributaria regionale, respingendo l'appello del contribuente, non ha spiegato le ragioni per cui non ha tenuto conto delle circostanze da questi dedotte volte a dimostrare che era lui a sostenere in via esclusiva o in misura preponderante l'onere economico relativo al mantenimento della prole.

Mantenimento: detrazioni fiscali a chi versa l'assegno

L'impugnata sentenza, secondo il ricorrente, non aveva rispettato né il tenore letterale, né quello logico delle disposizioni dell'accordo di separazione: questo, infatti, poneva solo a carico del padre l'obbligo di versare un assegno mensile per il mantenimento dei figli, escludendo che l'obbligo di mantenimento "economico" facesse carico anche alla madre ai fini del mantenimento ordinario e continuativo dei figli.


L'accordo, inoltre, faceva riferimento al lavoro della moglie, non come situazione già in essere al momento dell'accordo stesso, ma al solo fine di giustificare la mancata previsione, a carico dello stesso ricorrente, dell'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della moglie.


Tuttavia, secondo l'ex marito, la CTR aveva dato per certo il lavoro della moglie, pur in assenza di un riscontro in tal senso nell'accordo di separazione e non aveva considerato che la moglie, che non aveva redditi, non era tenuta ad alcun onere per il mantenimento dei figli.


In sostanza, conclude la Cassazione, i giudici d'appello non hanno tenuto conto delle circostanze di fatto dedotte dal contribuente sul punto, affermando, invece, che la moglie, per il solo fatto di svolgere attività retribuita e di essere affidataria dei figli, avesse in concreto contribuito, nella misura del 50%, al mantenimento dei figli.


Pertanto, la motivazione risulta insufficiente e la sentenza va cassata con rinvio alla CTR competente, in diversa composizione, per il riesame in ordine alla censura accolta.


Cass., V civ., sent. n. 18392/2018

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