Il cane abbaia troppo forte? Il padrone deve pagare anche se i latrati disturbano un solo vicino. La Corte di Cassazione ci ripensa e sancisce che non ha importanza se a lamentarsi per i latrati dei cani e' un solo vicino. A fare scattare la responsabilita' del proprietario dell'animale, infatti, non e' 'l'effettivo raggiungimento di plurime persone', ma la 'potenzialita' diffusiva' dell'abbaiare dell'animale. In base al principio, la Prima sezione penale ha reso definitiva la condanna a 170 euro di ammenda inflitta a Carmine C., condannato per disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone per 'non aver impedito il latrato dei propri cani che, di giorno e di notte, in aperta campagna rendevano impossibile il riposo e la quiete delle persone'. Per la Suprema Corte, non importa se 'il luogo del reato era in campagna, lontano da altre abitazioni' e se a lamentarsi era stato solo un vicino. Forte del fatto che a lamentarsi per i latrati dei cani era stata una sola persona (l'altro confinante aveva deposto in senso contrario), Carmine C., condannato dal Tribunale di Latina nel giugno 2003, ha protestato in Cassazione facendo notare che la 'lamentata turbativa non era idonea ad integrare una ipotesi penalmente rilevante'. Tesi bocciata dalla Suprema Corte che ha respinto il ricorso condannando il proprietario del cane
anche al pagamento di 1600 euro di onorari. Scrive la Suprema Corte nella sentenza 36241 che 'la contravvenzione addebitata non si realizza per l'effettivo raggiungimento di plurime persone, da parte della fonte rumorosa, idonea a realizzare la turbativa lamentata'. Cio' che 'rileva - precisano gli Ermellini - e' la potenzialita' diffusiva della fonte stessa, che deve essere oggettivamente idonea a disturbare le occupazioni o il riposo'.

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