Secondo la Cassazione integra il delitto di peculato continuato e non di truffa, l'appropriazione del denaro degli utenti da parte del dipendente pubblico

di Marina Crisafi - Risponde di peculato continuato e non di truffa il dipendente pubblico che si appropria del denaro proveniente dai privati, a nulla rilevando il difetto della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Così la Cassazione, con sentenza n. 18015 depositata il 29 aprile 2015, ha qualificato il reato commesso da un'impiegata della polizia municipale che anziché versare agli uffici postali i soldi consegnati dai cittadini per il pagamento delle multe, falsificando le ricevute, se ne appropriava indebitamente.

Condanna per peculato

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Pur annullando la sentenza della Corte d'Appello di Napoli sul punto della determinazione della pena (originariamente comminata in sei anni di reclusione), contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, per la sesta sezione penale della S.C. la condotta illecita della stessa non è inquadrabile nel reato di truffa bensì in quello di peculato, anche se la donna non svolgeva in concreto la funzione di addetta alla ricezione del denaro delle contravvenzioni e non era né pubblico ufficiale né incaricata di pubblico servizio.

Quando si configura il reato di peculato

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Il reato di peculato, ha spiegato, infatti, la Cassazione, deve ritenersi configurabile quando l'agente, "si appropri di somme di pertinenza della pubblica amministrazione che siano da lui riscosse dai privati, indipendentemente dalle modalità di riscossione ed anche a prescindere dall'irritualità del mezzo di pagamento perché in contrasto con le disposizioni normative ed organizzative dell'ufficio, laddove a costituire il possesso ‘per ragioni di ufficio' è sufficiente un qualsiasi rapporto che, comunque, si ricolleghi, anche di fatto, alle mansioni esercitate dall'agente". Per cui è irrilevante che l'agente sia entrato nel possesso del bene, nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, potendo lo stesso derivare anche dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni, dovendosi escludere l'integrazione del reato soltanto quando lo stesso "sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso". Inoltre, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio, hanno proseguito gli Ermellini, non è soltanto quello "che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento".

Natura istantanea

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Nel caso di specie, hanno osservato i giudici del Palazzaccio, considerato il ruolo ricoperto, la donna appariva agli utenti "titolata a ricevere il denaro ad estinzione delle sanzioni elevate nei loro confronti, sicché, nel versare le somme, essi erano convinti di estinguere il loro debito verso l'amministrazione", mentre la stessa si appropriava di tali somme di cui aveva il possesso in ragione della posizione ricoperta nell'ufficio, esercitando arbitrariamente funzioni che non avrebbe potuto svolgere.

Il delitto di peculato dunque, data la sua natura istantanea, si consumava nel momento stesso in cui i cittadini consegnavano il denaro all'imputata nella convinzione della doverosità del pagamento a sue mani, mentre l'induzione in errore (tramite il rilascio dei bollettini di pagamento falsi) interveniva in una fase successiva, "a valle e non a monte" dell'appropriazione del denaro e funzionale a mantenere il possesso dei beni di cui la donna aveva la disponibilità per via del suo ufficio o servizio. Il che, secondo il discrimen fra le fattispecie di cui agli artt. 314 e 640 c.p. basta, ha concluso la Corte, a togliere ogni dubbio sull'integrazione del reato di peculato.

Scarica pdf Cassazione Penale, testo sentenza 18015/2015

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