La persona offesa non può avvalersi dell'istituto della remissione in termini previsto dall'articolo 175 del codice di procedura penale.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 10111/2015 spiegando che tale norma può applicarsi solo alle parti in senso tecnico.
Nel caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour un'imputata aveva impugnato una sentenza del tribunale di Firenze emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
Nel ricorso la donna aveva censurato il provvedimento con cui il tribunale aveva rimesso in termini la persona offesa per consentirne la costituzione di parte civile.
Quando era stato chiamato processo per la prima volta, in assenza della persona offesa l'imputata aveva richiesto il patteggiamento ma, dopo circa un'ora, era comparso il difensore della persona offesa documentando un concomitante impegno professionale e chiedendo di potersi costituire parte civile.
Nonostante l'opposizione dell'imputata il giudice rigettava la richiesta di applicazione della pena su richiesta e non si pronunciava sull'eccezione relativa alla costituzione di parte civile.
Successivamente, ad altra udienza, un diverso giudice ammetteva la costituzione della parte civile ritenendo di poter interpretare la nota scritta del difensore della persona offesa, attestante i precedenti impegni professionali, come una implicita richiesta di remissione in termini sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.
Secondo l'imputata, però, il provvedimento sarebbe abnorme sia perché è mancata una formale richiesta di restituzione in termini sia perché l'istituto previsto dall'articolo 175 del codice di procedura penale si riferisce alle parti e non anche alla persona offesa.
La Corte di Cassazione, dando ragione all'imputata, ha evidenziato che il giudice di merito ha "malamente utilizzato" il potere di restituzione in termini a lui conferito dall'articolo 175 c.p.p..
E ciò non solo perché non c'è stata una formale richiesta di restituzione in termini ma anche perché tale richiesta può essere fatta solo da una delle parti del procedimento ossia dall'imputato, dal pubblico ministero e dalla parte civile, ma non anche dalla persona offesa che non può essere considerata "parte" in senso tecnico.
Del resto, annota la Corte, stiamo parlando di termini processuali stabiliti a favore delle parti del processo e che non possono applicarsi a chi nel processo non è ancora entrato.
Insomma, una volta superato lo sbarramento temporale stabilito dagli articoli 484 491 del codice di procedura penale non è più possibile consentire alla persona offesa di costituirsi parte civile.
Cassazione Penale, testo sentenza 10111/2015
Cassazione Penale, testo sentenza 10111/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 29/1/72013, ha applicato a P. E., ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, cpv., 485, 483, 61, n. 11, cod, pen. e l'ha condannata al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in € 4.800, oltre accessori di legge.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputata con due motivi.
2.1. Col primo censura, per violazione di legge, il provvedimento con cui il Tribunale ha restituito in termine la parte offesa per la costituzione di parte civile. Rappresenta che il processo fu chiamato, per la prima volta, dinanzi a diverso giudice all'udienza dell'8/10/2013, nel corso della quale, in assenza della persona offesa, fu avanzata, dall'imputata, istanza di patteggiamento. Il giudice "dichiarava l'apertura del dibattimento e decideva di ritirarsi in camera di consiglio per esprimersi sulla richiesta di patteggiamento". Con circa un'ora di ritardo compariva, poi, il difensore della persona offesa, che produceva nota scritta di rinvio ad horas per concomitante impegno professionale unitamente a dichiarazione di costituzione di parte civile, sulla quale il difensore dell'imputata si opponeva. Il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per decidere sia sulla richiesta di applicazione pena che sulla eccezione alla costituzione di parte civile, rigettava la prima richiesta e non si pronunciava sulla seconda.
Alla successiva udienza del 29 ottobre 2013 il diverso giudice investito del processo ammetteva la costituzione di parte civile, ritenendo che la nota scritta - in cui si parlava di concomitanti impegni professionali - fosse da interpretare come implicita richiesta di remissione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.
Tanto premesso, si duole della abnormità del provvedimento di rigetto della eccezione e di ammissione della parte civile, sia perché una richiesta di restituzione in termini non era stata formulata, sia perché l'istituto dell'art. 175 cod. proc. pen. si riferisce alle parti e non anche alla persona offesa. Inoltre, perché nella nota scritta dell'8 ottobre non si faceva riferimento a nessun/ caso fortuito o di forza maggiore, ma solo a concomitante impegno professionale.
2.2. Col secondo si duole della liquidazione delle spese a favore della parte civile, effettuata senza adeguata motivazione.
3. Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale competente il 16/12/2013 il difensore della parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso. Deduce di aver presentato al cancelliere designato per l'udienza dell'8 ottobre 2013, prima ancora della chiamata del processo, dichiarazione manoscritta di volersi costituire parte civile per conto della persona offesa, accompagnando tale dichiarazione con istanza di aspettare il suo rientro, dovendosi allontanare per concomitanti impegni professionali
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Premesso che in tema di partecipazione della parte civile al dibattimento, mentre l'ordinanza di esclusione della parte civile risulta inoppugnabile, la decisione di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione é impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente all'impugnazione della sentenza (Cass., n. 4060 del 8/11/2007), deve rilevarsi che, nella specie, è stato malamente utilizzato, da parte del giudicante, il potere di restituzione in termine a lui conferito dall'art. 175 cod. proc. pen., per due ordini di ragioni: a) perché non vi era stata nessuna richiesta di restituzione in termine da parte dell'interessato; b) perché la richiesta di restituzione nel termine può essere proposta da una delle "parti" del processo (imputato, pubblico ministero e parte civile), ma non anche dalla persona offesa dal reato, che parte non è. Tale interpretazione letterale della norma è suffragata dalla interpretazione logica,
giacché, versandosi in tema di termini processuali, questi sono stabiliti a favore delle parti del processo e non possono riguardare chi non processo non e ancora entrato. Da qui due conseguenze, che si riflettono entrambe sulla legittimità dell'ordinanza emessa dal giudicante: a) l'interpretazione data all'istanza dell'avv. Fusi è errata, giacché essa non conteneva, effettivamente, alcuna richiesta di restituzione nel termine; b) dall'istanza sono state tratte conseguenze errate, giacché la stessa non avrebbe potuto rimettere in corsa la persona offesa per attuare la costituzione di parte civile, una volta decaduta dalla possibilità di farlo per aver superato lo sbarramento temporale stabilito dagli artt. 484 e 491 cod. proc. pen..
E' ben vero che l'avv. Fusi parla, nella propria memoria, di una istanza depositata a mani del cancelliere all'inizio dell'udienza dell'8-10-2013, con cui chiedeva "di aspettarlo x essere impegnato con altri due giudici"; ma è altresì vero che - stfppure si volesse interpretare come richiesta di rinvio ad horas dell'udienza, non considerata dal giudice - tale istanza non avrebbe comunque potuto legittimare la successiva revoca dell'ordinanza (implicita) con cui fu disposto il passaggio del processo ad altra "sub-fase" (quella successiva
all'accertamento, per la prima volta, della regolare costituzione delle parti), trattandosi di istanza tardiva e priva delle indicazioni necessarie per essere presa in considerazione (specificazione dell'impegno concomitante e della impossibilità di farsi sostituire da altro difensore).
Consegue a tanto che la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente alla disposta condanna dell'imputata al pagamento delle spese di parte civile, con eliminazione della relativa statuizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna dell'imputata alla rifusione delle spese in favore della parte civile, statuizione che elimina.
Così deciso il 25/11/2014





