Per la Cassazione, è legittimo il diniego di rinvio dell'udienza per impedimento di uno dei due codifensori nominati dall'assistito per patrocinare il processo

Il rinvio per legittimo impedimento

La vicenda prende avvio dalla condanna formulata dalla Corte d'appello di Caltanissetta nei confronti dell'imputato per i reati allo stesso ascritti, ovvero il delitto di riciclaggio e ricettazione.

Avverso tale decisione l'imputato aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, contestando, tra i vari motivi d'impugnazione, la violazione di legge e il vizio di motivazione "in ordine al rigetto della istanza di legittimo impedimento: la Corte di appello avrebbe illegittimamente ritenuto che l'istanza fosse non accoglibile sulla base del fatto che il ricorrente era assistito da due difensori", rispetto a tale decisione del Giudice del merito, la difesa aveva rilevato che il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza aveva leso il diritto di difesa dell'imputato, che si esprime anche nella possibilità di farsi assistere da due difensori, come prevede l'art. 96 c.p.p.

Il rinvio non è obbligatorio in presenza di due difensori

La Suprema Corte, con sentenza n. 1988/2024 (sotto allegata), ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso sopra rappresentato, per le ragioni che seguono.

Sul punto, la Corte ha infatti ritenuto che "l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., nella formulazione attuale ma anche in quella vigente quando si è verificato l'impedimento, dispone espressamente che il rinvio non deve essere disposto quando l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi", invero, spiega la Cassazione che, la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, interpreta la norma nel senso che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costitituzionale dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui consente il diniego del rinvio richiesto per motivi di salute da uno dei codifensori dell'imputato allorquando l'altro sia presente in udienza, dato che la predetta disposizione processuale contempera il diritto di difesa dell'imputato sancito dall'art. 24 della Costituzione con il principio, anch'esso di rango costituzionale (art. 111 Cost.), della ragionevole durata del processo".

Sulla scorta di tale interpretazione, la Corte ha dunque ritenuto che, nel caso di specie, non fosse stata integrata alcuna illegittimità o violazione del diritto di difesa, a seguito e per effetto del rigetto, da parte del Giudice di merito, della richiesta di rinvio dell'udienza formulata dalla difesa dell'imputato.

Scarica pdf Cass. n. 1988/2024

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