Avvocati: il legittimo impedimento "supera" il rischio della prescrizione
Marina Crisafi |

Avvocati: il legittimo impedimento "supera" il rischio della prescrizione

Il rischio della prescrizione non giustifica il diniego del rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore

Il rischio della prescrizione non può giustificare il diniego del rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, neanche se quest'ultimo è stato generico sulla mancata nomina di un sostituto.

Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8973 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un uomo, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. 74/2000 per omessa dichiarazione dei redditi.

Impugnando la sentenza della Corte d'Appello di Firenze l'uomo si doleva dell'irragionevole rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza da parte del suo difensore nonostante il dedotto impedimento (tempestivo rispetto alla calendarizzazione dell'udienza) a causa di concomitante impegno professionale, motivato con “superiori esigenze di giustizia trattandosi di reato sotto prescrizione e per non avere comunque il difensore indicato un sostituto”.

La Cassazione gli dà ragione.

Per i giudici del Palazzaccio, infatti, è pacifico che “la concomitanza dell'impegno del difensore in un altro procedimento può essere riconosciuta quale causa di legittimo impedimento a comparire in udienza ove siano dimostrate non solo l'esistenza dell'impegno ma anche le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive in tale procedimento”. Ragioni che, hanno continuato gli Ermellini, devono essere prospettate tempestivamente e motivatamente e correlate “alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di altro co-difensore e alla impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 c.p.p., sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire”.

Pertanto, se è vero, ha sostenuto la Corte, che il diniego di rinvio dell'udienza è da ritenersi legittimo “qualora l'attestazione di impossibilità della sostituzione sia generica e apodittica” dato l'onere del difensore di indicare le ragioni di detta impossibilità al fine di consentire al giudice di apprezzarle, è vero altresì che nel caso di specie, il difensore aveva reso in proposito una dichiarazione in termini negativi, circostanza dunque del tutto diversa dalla mancata designazione di un sostituto.

Ma, ad ogni modo, ancor più “illogico e inosservante della norma processuale” hanno concluso i giudici di piazza Cavour annullando la sentenza impugnata, la negazione della richiesta di rinvio poiché il reato era prossimo alla prescrizione, in quanto tale rischio viene neutralizzato o prevenuto dall'istituto della sospensione, a maggior ragione nel caso in esame dove il rinvio, all'epoca e per i motivi per cui fu richiesto, avrebbe comportato una sospensione per un periodo uguale all'arco temporale compreso tra l'udienza rinviata e quella successiva. 


Cassazione Penale, testo sentenza 3 marzo 2015 n. 8973

Cassazione Penale, sentenza 3 marzo 2015 n. 8973

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza dei 19 aprite 2013 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto - Sezione Distaccata dì Orbetello - emessa il 20 dicembre 2011 nei confronti di , imputato - per quanto qui rileva - del reato di cui all'art, 5 del detto D. Lgs. 74/00 [omessa dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2005 - reato commesso il 31 ottobre 2005 o al più il 29 gennaio 2006 - con la recidiva reiterata specifica], con la quale lo stesso era stato dichiarato colpevole dei detti reati unificati per continuazione e condannato alla pena ritenuta di giustizia, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per il reato residuo in mesi otto di reclusione, confermando nel resto.
1.2 Avverso la detta sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo quattro motivi. Con il primo lamenta violazione di legge per inosservanza dell'art, 159 cod. pen, per avere la Corte irragionevolmente ed erratamente rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza (udienza del 19 aprile 2013) nonostante il dedotto tempestivo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, in quanto, ad avviso della Corte territoriale, si trattava di reato prossimo alla prescrizione, e per la mancata nomina da parte del difensore impedito di un sostituto. Con il secondo motivo la difesa deduce inosservanza della legge penale processuale (art. 192 cod, proc. pen.) per avere la Corte confermato il giudizio di responsabilità nei confronti dello avendolo ritenuto l'amministratore di fatto della società, nonostante l'assenza di prove indicative dì tale specifica qualità, Con il terzo motivo la difesa deduce vizio dì motivazione in quanto apparente in punto di conferma dei giudizio di responsabilità espresso con richiamo alla sentenza di primo grado, ma senza alcun riferimento alle censure difensive. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per la mancata declaratoria dell'indulto, trattandosi dì fatti commessi prima del 2 maggio 2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Non è manifestamente infondato il primo motivo dì ricorso che, a giudizio del Collegio, assume rilievo assorbente rispetto ai restanti motivi per quanto qui di seguito esposto.
2. All'udienza del 19 aprile 2013 la Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi su una richiesta dì rinvio per concomitante impegno professionale avanzata tempestivamente rispetto all'udienza calendata (richiesta presentata ben nove giorni prima della celebrazione della programmata udienza) rigettava la richiesta per superiori esigenze di giustizia trattandosi di reato sotto prescrizione e per non avere comunque il difensore indicato un sostituto,
3. Tale provvedimento non è condivisibile dal punto di vista logico oltre a collidere con ì principi da tempo elaborati da questa Corte Suprema in materia.
4. E' stato infatti affermato il principio che la concomitanza dell'impegno dei difensore in un altro procedimento può essere riconosciuta quale causa dì legittimo impedimento a comparire in udienza ove siano dimostrate, non solo fa esistenza dell'impegno, ma anche le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive in tale procedimento. E tali ragioni, la cui prospettazione deve essere tempestiva e motivata, devono a loro volta essere correlate alla particolare natura della attività cui occorre presenziare e dalla mancanza o assenza di altro co-difensore e data l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, a norma dell'art. 102 cp.p., sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire così 5.U, 25.6.2009 n. 29529, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244109; da ultimo Sez. 3A 2.5.2013 n. 26408, Convertine Rv. 256294 con specifico riferimento alla necessità da parte dei difensore istante di indicare un sostituto ovvero precisare l'impossibilità di nominarne uno). Vero è anche che questa Suprema Corte ha ritenuto legittimo il diniego di rinvio dell'udienza, seppure tempestivamente richiesto, qualora l'attestazione di impossibilità della sostituzione sia generica o apodittica, rilevando come sia espresso onere del difensore istante indicare le ragioni dì detta impossibilità che possono basarsi su causali le più disparate al fine di consentire al giudicante di apprezzarle (così Sez. 5A, 28.10.2010 n. 41148, Cutraie, Rv. 248905).
5. Ora nel caso in esame, se non può negarsi che la impossibilità di designare un sostituto fosse indicata in modo generico, è certamente errata la decisione della Corte di Appello basata su una presunta mancata indicazione del sostituto, in quanto il difensore aveva reso in proposito una dichiarazione in termini negativi che è circostanza del tutto diversa dalla mancata designazione di un altro difensore. Ancor più illogica e sempre in modo manifesto oltre inosservante della norma processuale (che nulla statuisce al riguardo) la decisione della Corte di merito nella misura in cui negato la richiesta rinvio perché il reato era prossimo alla prescrizione, in quanto l'istituto della sospensione della prescrizione è lo strumento atto a neutralizzare e/o prevenire il rischio di prescrizioni, derivanti da una protrazione dell'attività processuale; oltretutto al tempo in cui il rinvio era stato richiesto il suo accoglimento avrebbe comportato una sospensione per un termine non circoscritto a 60 giorni ma esteso fino alla nuova data fissata dal giudice, vigendo a quell'epoca per i rinvio derivanti da concomitante impegno professionale, la regola interpretativa della sospensione per un periodo uguale all'arco temporale compreso tra l'udienza rinviata e quella successiva (v. al riguardo, Sez. 2A 29.3,2011 n. 17344, Ciarlante, Rv. 250076, poi superata da Sez. P. 13.8.2014 n. 46S17, Cipolla, Rv, 26055).
6. La non manifesta infondatezza del primo motivo rende comunque superfluo Tesarne dei successivi ed, in particolare, del secondo in quanto la Corte dì merito ha motivato adeguatamente sulla qualifica di effettivo amministratore della società da parte dello peraltro munito di delega da parte dell'amministratore legale e presente a tutte le operazioni fiscali compiute dalla Guardia di Finanza in sede dì verifica o addirittura delegante di tali facoltà di assistenza ad altri impiegati.
7. Non ricorrendo le condizioni per un proscioglimento immediato nei merito, la sentenza impugnata va annullata per estinzione del reato a seguito di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, maturata il 27 marzo 2014, ivi compresi due distinti periodi di sospensione nel corso del giudizio dì primo grado per complessivi sette mesi e 28 giorni (dal 4 marzo al 9 giugno 2010 e dal 3 marzo 2011 ai 26 luglio 2011 per analoghe richieste di rinvio della difesa).
8. Trattandosi di causa estintiva maturata dopo la sentenza di appello, trova applicazione, in proposito, la regula juris di questa Suprema Corte secondo la quale, in caso di maturazione del termine prescrizionale dopo la sentenza di secondo grado, in tanto è possibile provvedere alla declaratoria di estinzione dei reato in quanto il ricorso non risulti manifestamente infondato: è, infatti, solo l'inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, a precludere la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., non potendosi considerare formato un valido rapporto di impugnazione (Sez. 8.5.2013 n. 28848, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez, 4A 20,1.2004 n. 18641, Tricomi, Rv. 228349; S.U. 22.11.2000 n4 32, De Luca, Rv, 217266).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione-
Così decìso in Roma il 20 novembre 2014 Il Presidente Claudia Squassoni


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