Le agevolazioni fiscali usufruibili dalle start-up innovative

Start-up innovative:

operative le agevolazioni fiscali sin dal 2014 ( parte prima )

Dott. Vinicio di Girolamo

Decreto Ministero Economia e Finanze 30.01.2014, G.U. 20.03.2014

 

In questa sede si vuole contribuire a rammentare quali siano le agevolazioni fiscali usufruibili dalle start-up innovative e quali siano le procedure e le condizioni per usufruirne , anche se le stesse sono già entrate in vigore nel 2014.

Con l'emanazione del D.M. 30 gennaio 2014 (pubblicato nella G.U. 20.03.2014, n. 66), il Ministero dell'economia e delle finanze ha dato attuazione agli incentivi di natura fiscale previsti per le start-up innovative, così come previsto dall'art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

L'art. 29, comma 1, 2, 3, 4 e 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha infatti disposto:

  • la detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative per gli anni 2013 - 2014 - 2015 - 2016 (l'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di € 500.000; l'investimento deve inoltre essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine, comporta difatti la decadenza dal beneficio ed il conseguente obbligo per il contribuente di restituire la somma detratta, unitamente agli interessi legali);
  • la deduzione d'imposta e quindi l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei soggetti passivi d'imposta sul reddito delle società (IRES) - diversi da imprese start-up innovative - di un importo pari al 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICV) o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, per i periodi d'imposta 2013 - 2014 - 2015 - 2016 (l'investimento massimo deducibile non può superare - in ciascun periodo d'imposta - l'importo di
    € 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno 2 anni; la cessione - anche parziale - dell'investimento prima del decorso del termine comporta - anche in questo caso - la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali;


La norma ha tuttavia altresì precisato che gli investitori siano essi organismi di investimento collettivo del risparmio (OICV) o società che investono prevalentemente in imprese start-up innovative non possano beneficiare delle deduzioni d'imposta previste dall'art. 29, comma 4 e 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Per quanto concerne invece le start-up innovative a vocazione sociale, l'art. 29, comma 7, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha previsto che la detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche è pari al 25% della somma investita nella società, mentre la deduzione d'imposta raggiunge la soglia del 27%.

Con il D.M. 30 gennaio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze ha quindi emanato le modalità di attuazione delle agevolazioni fiscali sopra richiamate ed ha così individuato i soggetti interessati e la tipologia degli investimenti, nonché la natura e le modalità di accesso alle facilitazioni tributarie, fornendo così importanti precisazioni in materia.

1. I soggetti interessati e la natura degli investimenti agevolati

Il D.M. 30 gennaio 2014 ha innanzitutto individuato i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali.

Le agevolazioni vanno - innanzitutto - a vantaggio dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES) che hanno effettuato un investimento agevolato in una o più start-up innovative nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012, così come meglio specificato dall'art. 2 del D.M. 30 gennaio 2014.

Le agevolazioni fiscali possono essere concesse anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati indirettamente attraverso l'ausilio degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICV) oppure tramite altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

Le agevolazioni fiscali sono - in quest'ultimo caso - riconosciute in misura proporzionale rispetto agli investimenti effettuati nelle start-up innovative dalle società di capitali, così come risultanti dal bilancio chiuso relativo all'esercizio in cui è stata effettuata l'operazione.

Con riferimento alla natura degli investimenti che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali, l'art. 3 del D.M. 30 gennaio 2014 ha precisato che dette facilitazioni trovano applicazione a:

  • i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni (sono considerati conferimenti in denaro anche la compensazione di crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale con l'eccezione dei crediti derivanti da cessione di beni o servizi differenti rispetto a quelli previsti dall'art. 27 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179);
  • le quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
  • le quote di nuova emissione delle start-up innovative;
  • gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICV) che investono prevalentemente in start-up innovative [1].

Per le start-up innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa attraverso una stabile organizzazione, il decreto ha previsto che le agevolazioni fiscali sono riconosciute in rapporto alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione di dette organizzazioni.

L'art. 2 del D.M. 30 gennaio 2014 individua poi i casi di esclusione dall'applicazione delle agevolazioni fiscali.

Le agevolazioni sono difatti escluse quando:

  • gli investimenti in start-up innovative sono stati effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o società - direttamente od indirettamente - a partecipazione pubblica;
  • gli investimenti sono effettuati in start-up innovative che si qualifichino come imprese in difficoltà così come definite nella comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 [2];
  • gli investimenti sono effettuati in start-up innovative che operano nel settore della costruzione navale e nel settore del carbone e dell'acciaio.

Sono altresì escluse dalla possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali le start-up innovative, gli incubatori certificati, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICV) e le altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

Nel caso in cui gli investimenti siano stati effettuati direttamente od indirettamente attraverso l'aiuto di una società di capitali, l'art. 2 del D.M. 30 gennaio 2014 esclude dalla possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa i soggetti che - alla data in cui è stato effettuato l'investimento - siano in possesso di partecipazioni, titoli o diritti nelle start-up innovative che rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della start-up innovativa superiore al 30%.

Ai fini della determinazione della soglia percentuale limite, la disposizione prescrive che si debba tenere conto anche delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti sia dai famigliari di detti soggetti da individuarsi secondo quanto previsto dall'art. 230 bis, c.c. sia da società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.

2. Le agevolazioni fiscali

Per quanto concerne la natura delle agevolazioni fiscali, l'art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e l'art. 4 del D.M. 30 giugno 2014 fanno riferimento a facilitazioni sotto forma di detrazione e deduzione d'imposta.

È necessario sin d'ora evidenziare che le detrazioni e le deduzioni hanno ad oggetto le somme investite dai contribuenti nel capitale sociale delle start-up innovative.

Più precisamente l'oggetto dell'investimento è stato individuato dal decreto nelle somme che i contribuenti liquidano sotto forma di conferimenti.

In premessa si è infatti già avuto modo di sottolineare che la normativa in oggetto consente ai soggetti passivi d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di poter detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative.

L'art. 4 del D.M. 30 giugno 2014 precisa - a tal proposito - che la percentuale del 19% va portata in detrazione sui conferimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a € 500.000 in ciascun periodo di imposta.

È stata inoltre prevista una specifica disposizione per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice.

L'importo per il quale spetta la detrazione va in questo caso determinato in proporzione alle quote di partecipazione agli utili detenute dai soci, dall'altro, che il limite di
€ 500.000 trova applicazione con riferimento al conferimento in denaro effettuato nella società.

Se la detrazione è pari ad un importo superiore all'imposta lorda, il decreto ministeriale prevede infine che la somma eccedente possa essere anch'essa portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo anno, sino alla concorrenza massima del suo ammontare.

I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) godono poi anch'essi della possibilità di beneficiare di una deduzione dal proprio reddito complessivo del 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative.

L'art. 4 del D.M. 30 giugno 2014 ha infatti precisato che la deduzione del 20% va calcolata - anche in questo caso - sui conferimenti rilevanti effettuati per un importo limite non superiore a
€ 1.800.000
 per ciascun periodo d'imposta.

Se la somma portata in deduzione supera il reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere tuttavia computata in aumento dell'importo deducibile del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi non oltre il terzo anno e fino a concorrenza del suo ammontare.

L'art. 4 del D.M. 30 giugno 2014 passa poi a individuare la disciplina da applicare all'eccedenza della somma portata in deduzione per quanto concerne le società e gli enti che partecipano al consolidato nazionale e mondiale di cui all'artt. 117 - 142 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (T.U.I.R.), cioè ai gruppi di imprese residenti e non residenti.

Il decreto stabilisce infatti che:

  • l'eccedenza può essere ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale dichiarato dal gruppo di imprese fino a sua concorrenza.
  • l'eccedenza che non trova invece capienza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal redditto complessivo dei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo anno, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare;

Per quanto riguarda invece le eccedenze che si sono venute a generare prima dell'adesione al consolidato nazionale o mondiale, l'art. 4 del D.M. 30 giugno 2014 stabilisce che queste somme possono essere ammesse in deduzione dal reddito complessivo delle singole società.

È stata poi prevista anche una ulteriore diversa regolamentazione per le società che hanno scelto l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 ed art. 116 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (T.U.I.R.).

  • l'eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili;
  • l'eccedenza che non trova capienza nel reddito delle complessivo del socio va computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo, dichiarato dal socio fino a concorrenza del suo ammontare;

Le eccedenze generatesi presso la società prima dell'adesione da parte della società all'opzione per la trasparenza fiscale non possono essere invece attribuite ai socipoiché possono essere ammesse in deduzione dal reddito dichiarato dalla società stessa.

Le disposizioni contenute nell'art. 4 del D.M. 30 giugno 2014 con riferimento ai meccanismi di regolamentazione e calcolo relativi alle detrazioni e deduzioni trovano applicazione sia agli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale sia agli investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

L'art. 4 del D.M. 30 giugno 2014 pone infine un limite quantitativo dei conferimenti per poter accedere alle agevolazioni fiscali.

L'ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo di imposta non deve difatti essere superiore a € 2.500.000 per ciascuna start-up innovativa per poter rendere applicabili le agevolazioni fiscali.

3. Le condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali

L'art. 5 del D.M. 30 giugno 2014 pone alcune condizioni che gli investitori (cioè i soggetti passivi di imposta IRPEF o IRES che effettuano un investimento agevolato in start-up innovative) oppure gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICV) e le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative debbono osservare per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali sopra richiamate.

È infatti indispensabile che questi soggetti ricevano e conservino la seguente documentazione:

  • una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante il rispetto del limite di € 2.500.000 per i conferimenti relativamente al periodo di imposta in cui è stato fatto l'investimento;
  • una copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente le informazioni dettagliate sull'oggetto della propria attività, sui prodotti e sull'andamento - previsto od attuale - delle vendite e dei profitti;
  • una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attività nel caso in cui vengano effettuati investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICV) sono inoltre tenuti a certificare il possesso di un numero di azioni o quote di valore pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso al periodo di imposta in cui viene effettuato l'investimento.

Ed in termini analoghi anche le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative hanno un analogo dovere di documentazione.

Dette società di capitali debbono difatti anch'esse certificare di essere in possesso di un numero di azioni o quote di start-up innovative - classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie - di valore almeno pari al 70% delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento.

Questi soggetti sono inoltre tenuti a certificare l'entità dell'investimento agevolabile.

Si tratta di una documentazione che deve essere messa a disposizione - su richiesta degli investitori - entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta in cui si intende effettuato l'investimento.

4. Le cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali

L'art. 6 del D.M. 30 giugno 2014 contiene poi un elenco delle cause di decadenza del diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali qualora si verifichino entro 2 anni dalla data in cui è stato effettuato l'investimento.

Il diritto alle agevolazioni fiscali decade quando si verifica:

  • la cessione - anche parziale - a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati (sono vietati anche gli atti a titolo oneroso che possono determinare la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento e in conferimenti in società);
  • la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
  • la riduzione del capitale sociale e la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzi di emissione di o quote di start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative;
  • il recesso o l'esclusione degli investitori soggetti passivi di imposta IRPEF o IRES che hanno effettuato un investimento agevolato in una o più start-up innovative;
  • la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 da parte della start-up innovativa secondo quanto risultante dal registro delle imprese

L'art. 6 del D.M. 30 giugno 2014 prevede tuttavia anche dei specifici casi di esclusione dalla decadenza dalle agevolazioni fiscali.

Sono infatti ammesse le seguenti operazioni:

  • il trasferimento a titolo gratuito o a causa di morte delle partecipazioni;
  • i trasferimenti delle partecipazioni derivanti dalle operazioni straordinarie, così come previste dal Titolo III - Capo III e IV del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (T.U.I.R.) (trasformazione, fusione, scissione di società, scambi di partecipazioni).

Queste operazioni - per potersi ritenere consentite - ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte debbono tuttavia essersi verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa.

Il decorso del termine di 4 anni dalla costituzione della start-up innovativa o del termine indicato ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 non determina anch'esso la decadenza dalle agevolazioni fiscali.

Si ricorda infatti la start-up innovativa deve essere stata costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 48 mesi.

Con l'avverarsi di una condizione di decadenza, l'investitore - soggetto passivo di imposta sul reddito delle persone fisiche - è tenuto a:

  • incrementare l'imposta sul reddito delle persone fisiche di un importo (aumentato degli interessi legali) corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti;
  • liquidare l'importo dovuto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il soggetto passivo d'imposta sul reddito delle società deve invece:

  • incrementare il reddito dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti;
  • liquidare l'importo degli interessi legali da determinare sull'imposta sul reddito delle società non versata per i periodi d'imposta precedenti.

Si evidenzia che le disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno 2014 sono già di immediata applicazione.

28 Gennaio 2015

 

 

 

Allegati:

Decreto Ministero Economia e Finanze 30.01.2014, G.U. 20.03.2014

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/20/14A02246/sg

__________________________

[1] Con riferimento all'individuazione del periodo di imposta rilevante ai fini della determinazione dell'agevolazione fiscale, l'art. 3 del D.M. 30 gennaio 2014 ha inoltre precisato che: - i conferimenti in denaro rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale; - i conferimenti in denaro rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale sociale è stato oggetto di esecuzione ai sensi dell'art. 2444 c.c. ed art. 2481 bis c.c., quando l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione è successiva; - i conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano invece nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

[2] Secondo quanto previsto dall'art. 2 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà. La Commissione ritiene tuttavia che un'impresa sia in difficoltà quando essa "non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo". A prescindere dalle sue dimensioni, un'impresa può considerarsi in linea di principio in difficoltà nel caso in cui: a) quando abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di 1/4 di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi, se si tratta di una società a responsabilità limitata; b), quando abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di 1/4 del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, come nel caso della s.n.c. o della s.a.s.; oppure quando c) qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Un'impresa può essere altresì considerata in difficoltà - anche quando non ricorrano le condizioni sopra richiamate - laddove presenti alcuni sintomi caratteristici di detto stato quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovra-capacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere peraltro insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

Dott. Vinicio di Girolamo

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DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DEL 30-01-2014 G.U. 20-03-2014
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