Una tra le novità più rilevanti riguarda l'eliminazione del vincolo legato all'età massima del contribuente che non dovrà più essere al di sotto dei 35 ann
L'articolo 9 della "Legge di stabilità 2015" approvata in questi giorni dai due rami del parlamento prevede una revisione sostanziale del trattamento fiscale per i cosiddetti contribuenti minimi, cioè per quei lavoratori autonomi dotati di partita iva con fatturato annuo al di sotto di determinate soglie. 

Una tra le novità più rilevanti riguarda l'eliminazione del vincolo legato all'età massima del contribuente che non dovrà più essere al di sotto dei 35 anni come previsto dall'attuale "regime per l'imprenditoria giovanile", così come l'eliminazione della durata massima dell'applicabilità del regime (attualmente fissata in 5 anni). 

D'altra parte l'aliquota unica forfettaria di contribuzione viene triplicata, passando dall'attuale 5% al previsto 15%. La soglia massima di reddito da rispettare per accedere al nuovo trattamento fiscale è differenziata in base al settore di attività del lavoratore autonomo (codici ATECO), e varia dai 15000 euro per i liberi professionisti (architetti, ingegneri, etc.) ai 40000 euro previsti per i commercianti. 

Il reddito imponibile, su cui graverà l'imposta sostitutiva di IRPEF/IRAP, verrà determinato applicando ai ricavi/compensi (al netto dei contributi previdenziali) uno specifico coefficiente di redditività, anch'esso parametrizzato al settore professionale. Altra rilevante novità riguarda l'esclusione del nuovo regime dal meccanismo degli studi di settore, sebbene al riguardo sia previsto un futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate riguardante alcuni adempimenti di carattere informativo.

Vedi anche: Legge di stabilità 2015: contenuto e testo


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