Dott. Emanuele Mascolo - In tema di azioni a tutela del possesso, di fronte ad una privazione parziale del godimento della cosa, sono legittimati ad esperire l'azione di manutenzione soltanto i possessori e non i detentori qualificati, i quali possono far valere le eventuali molestie attraverso l'azione di spoglio.

Così ha statuito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14822 del 30 giugno 2014, intervenendo in un caso riguardante l'uso condominiale del muro perimetrale per il passaggio delle tubature del gas.

La vicenda ha avuto inizio nel 2002, quando l'assemblea condominiale, all'unanimità (con il consenso anche dei ricorrenti), ha deliberato di accettare la fornitura del gas da parte di una nuova società e di installare le tubature, autorizzando l'amministratore pro-tempore del condominio per le attività dipendenti e connesse. Tuttavia, in corso d'opera, alcuni condomini, constatando che i tubi installati parallelamente sul giardino adiacente la loro unità immobiliare (su cui vantavano godimento separato dagli altri condomini) per metri 1,5, non rispettassero la distanza legale dal confine e, in parte, fossero collocati sotto la terrazza di proprietà dei medesimi, hanno spiegato domanda innanzi al Tribunale di Ivrea, denunciando la privazione parziale del godimento della cosa accompagnata dall'animus spoliandi e chiedendo la rimozione delle opere in quanto lesive del loro pacifico e legittimo possesso.

Le censure dei ricorrenti venivano rigettate sia in primo che in secondo grado e la vicenda proseguiva in Cassazione, innanzi alla quale gli attori impugnavano la sentenza

della Corte d'Appello per diversi motivi e, in particolare, per aver "limitato la doglianza lamentata dai ricorrenti al solo tratto dei tubi che traversano sotto il terrazzo parte del giardino, evidenziando, che oltre la lesione del possesso del giardino di cui si era detto, gli stessi comportavano lesione anche del possesso del terrazzo, tenuto conto della inosservanza delle prescrizioni dettate in tema di distanze previste per la collocazione delle tubazioni".

Disattendendo i motivi principali del ricorso, la S.C. ha condiviso le statuizioni della corte territoriale nell'escludere che ricorressero le condizioni necessarie per la tutela possessoria invocata dai ricorrenti, giacché gli stessi in relazione al giardino "erano titolari non di un diritto reale ma di un diritto di natura personale per cui la loro posizione era da qualificare come di detenzione qualificata" e ritenendo, d'altra parte, che l'utilizzazione da parte del condominio

del muro perimetrale adiacente al giardino non integrasse un'apprezzabile lesione di tale detenzione qualificata, né che venisse meno l'uso esclusivo del giardino stesso e neppure dell'area sottostante il terrazzo dell'appartamento utilizzata per il ricovero degli attrezzi.
Di conseguenza, ha osservato la Cassazione, che in relazione alla menomazione del godimento della cosa, le "molestie" legittimano "l'esperimento dell'azione di manutenzione (art. 1170 cod. civ.) da parte del possessore ma non pure da parte del detentore qualificato (che è invece è legittimato all'azione di spoglio)", per cui, nel caso di specie, essendo gli attori solo detentori qualificati del giardino, gli stessi "non sono legittimati a fare valere le denunciate molestie".

Inoltre, sottolineando che l'uso del muro condominiale era avvenuto nell'interesse collettivo e in assenza di alcun pregiudizio per gli attori, la Corte ha osservato che le tubazioni "erano state collocate sul muro perimetrale, che costituisce oggetto di compossesso da parte dei condomini, i quali possono ricavarne utilità esercitando le facoltà nei limiti previsti dall'art. 1102 c.c.".

Al riguardo, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Cassazione ha colto l'occasione per ribadire che: "le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell'art.889 cod. civ., trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali".

Pertanto, ritenendo le critiche formulate inidonee "a scalfire la correttezza e la congruità dell'iter logico giuridico" seguito dalla sentenza impugnata, esclusa alcuna lesione del possesso e, dunque, la dedotta illiceità nella collocazione delle tubazioni, la Corte ha rigettato il ricorso , condannando i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese giudiziali.

C.Cass. n. 12844/2014
Dott. Emanuele Mascolo
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